Cassazione Penale, Sentenza n. 06005/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con plurimi motivi. Carbone ha censurato: (1) presunta contraddittorietà sulla determinazione del quantitativo di droga (si afferma un chilo e mezzo ma si parla di "droga parlata" non quantificabile); (2) incoerenza fra riconoscimento di apprezzabile quantità e al contempo non determinabilità ponderale e qualità non elevata; (3) errata determinazione della pena di base con discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione; (4) motivazione apodittica in ordine alla recidiva. Musitano ha censurato: (1) illogicità nel ritenere il suo concorso nella cessione limitandosi alla condivisione dell'orario e presenza in auto e in relazione alla natura della sostanza (contestando la qualificazione come cocaina e il diniego dell'attenuante di cui all'art.114 c.p.); (2) analoghe doglianze sul capo 2 riguardo alla mera presenza e ad atti successivi (scrittura di messaggi, consegna di denaro) che non proverebbero partecipazione pregressa; (3) illogicità e congetturalità nelle contestazioni di ricettazione/riciclaggio relative ad autovetture (mancanza di elementi su sostituzione targhe e consapevolezza della provenienza furtiva); (4) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nella ricostruzione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In sintesi: i motivi di Carbone relativi alla quantificazione e qualificazione dello stupefacente sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la Corte territoriale, dopo dettagliato esame delle intercettazioni, ha ritenuto congruente la ricostruzione (riferimenti a "lavaggio con acetone", prezzi, espressioni usate, cennate trattative) e ha correttamente qualificato la sostanza come cocaina; la qualificazione della "droga parlata" è stata utilizzata coerentemente per attenuare la pena in presenza di incertezza ponderale, senza contraddizione logica. Il discostamento dalla pena minima edittale è stato ritenuto adeguatamente motivato o comunque non eccessivo, anche perché la pena inflitta risultava inferiore alla media edittale; la recidiva è stata adeguatamente motivata tenuto conto dell'omogeneità delle condotte, della temporalità e dell'inefficacia deterrente delle pregresse condanne. Per Musitano i motivi sono stati in larga parte ritenuti generici o reiterativi delle stesse argomentazioni già respinte in appello; le critiche su concorso nella cessione, sulle condotte relative alle autovetture e sul diniego dell'attenuante sono state giudicate infondate alla luce della motivazione d'appello che ha indicato elementi di collegamento, controllo, condivisione delle decisioni (es. accordi sull'orario, anticipazione del denaro, partecipazione alla vendita) e indizi della consapevolezza sulla provenienza dei veicoli e sulle operazioni di sostituzione targhe. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sostanziale sugli illeciti in materia di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che i fatti contestati rientrassero nelle ipotesi di traffico/cedimento di sostanze (cocaina), anche sulla base di elementi indiziari tratti dalle intercettazioni.
Concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto sussistente il concorso tra imputati sulla base di ruoli collegati, comunicazioni e comportamenti condivisi.
Principio della continuazione/unificazione di reati: richiamato nella ricostruzione dell'insieme delle condotte contestate.
Codice penale, art. 648, 648-bis, 648-ter
Reati di ricettazione e riciclaggio: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione in concorso a reati relativi a vetture provento di furto e alla loro vendita con targhe false, desumendo consapevolezza e compartecipazione.
Codice penale, art. 61, primo comma, n. 2
Circostanze aggravanti/valutazione della personalità e precedenti: usata per motivare l'applicazione della recidiva/aggravanti in presenza di omogeneità delle condotte e inefficacia deterrente delle pregresse condanne.
Circostanza attenuante della partecipazione di minor rilievo: la Corte d'appello ha negato il riconoscimento perché ha ritenuto sussistente un ruolo non marginale dei ricorrenti nei fatti contestati.
Criteri per la determinazione della pena: richiamato sia dal primo giudice sia dalla Corte di appello per valutare modalità, quantità, qualità della sostanza e personalità degli imputati nella determinazione della pena.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Motivi di doglianza in cassazione: i motivi ritenuti generici, reiterativi o volti a rimessione della valutazione dei fatti sono stati dichiarati inammissibili.
Codice di procedura penale, artt. 192, 533, 546 (comma 1, lett. e)
Norme processuali richiamate nelle doglianze relative alla motivazione e impugnazione: la Corte ha ritenuto le censure difensive non specifiche o già adeguatamente valutate in appello.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese di procedimento in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In caso di "droga parlata" le corti possono desumere tipo e quantità della sostanza da elementi contestuali (prezzo, termini tecnici, riferimenti a pratiche come il 'lavaggio con acetone') ma l'incertezza ponderale può giustificare attenuazioni nella determinazione della pena.
- La Corte di Cassazione non consente una rivalutazione dei fatti e delle prove: i motivi che chiedono mera riconsiderazione del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondati se la motivazione di merito è congrua.
- Per riconoscere la partecipazione di minor rilievo (art.114 c.p.) è necessario dimostrare concretamente ruolo marginale e non dedurlo dalla sola presenza fisica o da atti successivi non rilevanti; la semplice presenza all'incontro o la scrittura di messaggi possono essere valutate come segni di compartecipazione se inserite in un quadro di cooperazione.
- Il riconoscimento della recidiva o di aggravanti richiede motivazione che valuti omogeneità delle condotte, temporalità e l'efficacia delle sanzioni pregresse; la gravità e la ripetitività possono giustificare un irrigidimento sanzionatorio anche se i precedenti sono datati.
- Nelle contestazioni relative a ricettazione/riciclaggio di veicoli, la consapevolezza della provenienza furtiva può essere desunta da comportamenti ripetuti di gestione, movimentazione, condivisione delle decisioni e dalla condotta di impedire il rintraccio (es. sostituzione targhe) anche in assenza di prova materiale diretta della sostituzione eseguita dall'imputato.
- La motivazione del giudice di merito deve essere specifica ma il dovere motivazionale si attenua quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale; tuttavia un consistente discostamento verso l'alto dal minimo richiede motivazione esplicita.
- I ricorsi per cassazione che risultano generici, indeterminati o semplicemente reiterativi di argomentazioni già valutate in appello sono destinati all'inammissibilità.
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