Cassazione Penale, Sentenza n. 37643/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e applicato la custodia cautelare in carcere per i fatti del 09/03/2020 (concorso in reati commessi durante una rivolta nella casa circondariale di Foggia, con contestazione degli artt. 110, 112, 419 c.p.). Le censure in cassazione denunciavano: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p. per difetto di motivazione e per inesistenza di gravi indizi di colpevolezza (contestando in particolare la ricostruzione del concorso di persone, dato che il Santucci era assegnato in una sezione lontana dai luoghi delle devastazioni); e violazione delle norme sulle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), per difetto di attualità, concretezza e proporzionalità della misura, sottolineando che gli eventi erano eccezionali e connessi alle restrizioni pandemiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative o generiche e che il Tribunale del riesame avesse dato adeguata e coerente motivazione sulla gravità indiziaria (sulla base di informative, relazioni di servizio e filmati di videosorveglianza) e sul pericolo concreto di reiterazione, valorizzando anche la negativa personalità del ricorrente e la mancanza di segni di resipiscenza. La Corte ha altresì respinto l'argomento secondo cui il contesto pandemico avrebbe reso gli eventi irripetibili, osservando che l'emergenza ha soltanto slatentizzato impulsi criminosi preesistenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del concorso di persone: il giudice ha ritenuto configurabile la responsabilità in concorso per il comportamento collettivo durante la rivolta, deducendone la posizione del ricorrente sulla scorta di atti di polizia giudiziaria e filmati
art. 112 c.p. (comma primo, n. 1)
Richiamato nella contestazione penale principale come riferimento normativo collegato alla fattispecie contestata
Norma sostanziale contestata (reato per i fatti di rivolta/devastazione): la Corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari idonei a prospettare la responsabilità del ricorrente per i fatti addebitati
Norma utilizzata per motivare l'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero al Tribunale del riesame, che ha portato all'applicazione della misura cautelare
Richiamato nel quadro dei criteri per la valutazione della gravità indiziaria: la Corte ricorda che il giudizio di legittimità può verificare l'esistenza di specifici vizi di motivazione ma non sostituirsi alla valutazione del giudice di merito
art. 274 comma 1 lettera c) c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione; la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la concretezza e l'attualità del pericolo sulla base di elementi non meramente congetturali
art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e difetto di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o meramente riformulatorie della valutazione di merito
Richiamato in relazione ai limiti della sintesi dei motivi in cassazione: la Corte ha esaminato i motivi entro i limiti consentiti dall'articolo
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale richiamato sul tema della determinazione delle spese e delle esenzioni nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte di Cassazione ha applicato il principio nel rigetto e nella condanna alle spese
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte verifica principalmente vizi di diritto e di motivazione: non è sede per una rinnovata valutazione integrale delle prove o per sostituirsi alle valutazioni del giudice di merito.
- Per fondare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è necessario che il giudice indichi elementi concreti e non meramente congetturali che rendano attuale e possibile la commissione di reati della stessa specie; relazioni di servizio, informative e filmati di sorveglianza possono costituire tali elementi.
- Il contesto emergenziale (es. pandemia) non legittima automaticamente l'esenzione da responsabilità o l'irripetibilità degli eventi: può essere considerato come fattore di contesto, ma non esclude la valutazione della responsabilità individuale quando emergono segnali di una predisposizione criminosa.
- La motivazione per relationem (rinvio a motivazioni di precedenti provvedimenti) è ammissibile purché il giudice del riesame svolga una valutazione autonoma e renda esplicite le ragioni che lo convincono, rispondendo alle censure difensive rilevanti.
- Le censure tardive o generiche che chiedono solo una diversa valutazione della prova sono generalmente inammissibili in cassazione; occorre indicare profili di diritto o di motivazione specifici e pecche logiche o normative nel provvedimento impugnato.
- Nella valutazione della misura cautelare vanno considerati anche gli elementi di personalità dell'indagato (pregressa pericolosità, precedenti, segni di mancata resipiscenza) come indice del rischio di reiterazione, purché adeguatamente motivati.
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