Cassazione Civile, Ordinanza n. 24550/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione forzata promossa su una quota del 50% di alcuni immobili indivisi, nella quale l'altro comproprietario era titolare della restante quota paritaria. Su istanza del comproprietario ex artt. 600 e 601 c.p.c., il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura e disponeva la divisione dei beni. Il tribunale poneva le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico della massa e condannava il debitore esecutato alla refusione delle residue spese di lite in favore del creditore procedente. La corte d'appello rigettava l'impugnazione limitata alla statuizione sulle spese. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 91 e 95 c.p.c., sostenendo che, nel giudizio di divisione endoesecutiva, mancasse soccombenza a suo carico poiché egli non aveva mai opposto la divisione; assumeva inoltre che la divisione endoesecutiva, essendo un giudizio di cognizione autonomo rispetto all'esecuzione, non consentisse di porre a suo carico le spese in favore del creditore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che la divisione endoesecutiva ex artt. 600 e 601 c.p.c. è un vero giudizio ordinario di cognizione, autonomo ma funzionalmente collegato all'espropriazione, e che le spese relative alla posizione del creditore che vi partecipa seguono la regola della soccombenza, non il criterio della ripartizione tra condividenti. Ha quindi affermato che il debitore esecutato è correttamente condannato a rifondere le spese sostenute dal creditore nel giudizio divisorio, poiché la partecipazione del creditore è conseguenza della condotta del debitore e della necessità di sciogliere la comunione per proseguire l'esecuzione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La regola della soccombenza opera per la regolamentazione delle spese del giudizio divisorio endoesecutivo con riguardo alle spese sostenute dal creditore che vi partecipi.
Richiamato come parametro censurato dal ricorrente, ma ritenuto non ostativo alla condanna del debitore esecutato alle spese in favore del creditore.
Disciplina la divisione nell'espropriazione di beni indivisi; la divisione endoesecutiva è qualificata come giudizio ordinario di cognizione autonomo ma funzionalmente connesso all'esecuzione.
Conferma la struttura del procedimento di divisione endoesecutiva e il suo inserimento incidentale nella procedura esecutiva.
L'ordinanza di approvazione del progetto divisionale ha natura decisoria e può contenere la regolamentazione delle spese del giudizio divisorio.
È richiamata la possibilità di compensazione delle spese, quale deroga al criterio generale della soccombenza.
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Il valore della controversia viene identificato con il valore della massa ai fini della liquidazione dei compensi.
La statuizione sulle spese costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il relativo privilegio.
È richiamata la preferenza accordata al credito per spese rispetto ad altri crediti nella distribuzione dell'attivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La divisione endoesecutiva ex artt. 600 e 601 c.p.c. è un giudizio di cognizione ordinaria autonomo rispetto all'esecuzione, ma funzionalmente strumentale alla prosecuzione della procedura espropriativa.
- Le spese del giudizio di divisione tra condividenti seguono, di regola, la logica della "massa": ciascun condividente sopporta le spese sostenute nel proprio interesse e partecipa pro quota alle spese comuni, salvo ipotesi di inutili resistenze o eccessive pretese.
- Quando al giudizio divisorio partecipi il creditore procedente o intervenuto titolato, per le spese da lui sostenute non si applica il criterio della massa ma la regola generale della soccombenza, poiché il creditore non ha un interesse identico a quello dei condividenti e il suo intervento è imposto dalla strumentalità della divisione all'espropriazione.
- Nella divisione endoesecutiva il debitore esecutato è parte soccombente rispetto al creditore che abbia dovuto partecipare al giudizio per la necessità di sciogliere la comunione e consentire la vendita o assegnazione della quota pignorata, anche se il debitore non abbia formalmente opposto la divisione.
- La statuizione sulle spese del giudizio divisorio endoesecutivo va adottata dal giudice che definisce quel giudizio e può costituire titolo per la collocazione preferenziale del credito per spese nella distribuzione dell'attivo esecutivo.
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