Cassazione Civile, Ordinanza n. 30193/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurata)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda di una assicurata volta a ottenere la pensione di vecchiaia ex art. 2 del d.lgs. n. 503/1992, invocando una deroga all'innalzamento dell'età pensionabile previsto dall'art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011. La ricorrente sosteneva che, avendo maturato il requisito contributivo del previgente regime entro il 31 dicembre 1992, avrebbe avuto diritto alla prestazione una volta raggiunta la nuova età anagrafica da lei indicata. Con il primo motivo denunciava violazione di norme sulla decorrenza e sui requisiti della pensione di vecchiaia, nonché delle norme sull'interpretazione della legge, perché la Corte territoriale aveva ritenuto non sufficiente il solo requisito contributivo in deroga, richiedendo comunque l'età pensionabile introdotta dalla normativa successiva. Con il secondo e il terzo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., perché la Corte d'appello l'aveva condannata alle spese nonostante in atti vi fosse la dichiarazione utile all'esonero dal pagamento delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che la deroga prevista dall'art. 2, d.lgs. n. 503/1992 riguarda solo il requisito assicurativo e contributivo maturato entro il 31.12.1992, mentre il requisito anagrafico resta quello stabilito, tempo per tempo, dalla legge applicabile, nella specie l'art. 24 del d.l. n. 201/2011. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: poiché la ricorrente aveva ritualmente reso la dichiarazione di esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e non risultava alcun accertamento di manifesta infondatezza o temerarietà della pretesa ex art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna alle spese del grado di appello è stata cassata senza rinvio, per carenza di potere del giudice di disporla. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
Norme richiamate
La disposizione introduce una deroga al solo requisito assicurativo e contributivo per chi lo abbia maturato entro il 31.12.1992, ma non esonera dal rispetto del requisito anagrafico previsto dalla legge vigente per la pensione di vecchiaia.
art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
È la norma che disciplina l'innalzamento dell'età pensionabile e che continua a regolare il requisito anagrafico, anche per i soggetti che beneficiano della deroga contributiva.
L'unica deroga espressa all'innalzamento dell'età anagrafica è prevista per i non vedenti e per gli invalidi in misura superiore all'80%, ferma restando l'applicazione degli incrementi legati alla speranza di vita.
Richiamato come parametro ermeneutico dalle doglianze della ricorrente; la Corte non ne ricava una lettura diversa da quella letterale-sistematica che limita la deroga ai soli requisiti contributivi.
Richiamato come parametro ermeneutico dalle doglianze della ricorrente; non è accolto un significato estensivo della deroga pensionistica.
la parte soccombente "non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari"
Se la parte ha reso la dichiarazione prevista dalla norma, il giudice non può condannarla alle spese, salvo il caso di manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa ex art. 96, comma 1, c.p.c.
La condanna alle spese in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. è possibile solo se sia accertata la manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la decisione in Cassazione.
Consente la cassazione senza rinvio della statuizione sulle spese, ritenuta adottata in carenza di potere giurisdizionale.
Massime di principio
- La deroga introdotta per il regime pensionistico previgente può riguardare soltanto il requisito espressamente indicato dal legislatore; i requisiti non derogati restano disciplinati dalla normativa sopravvenuta applicabile ratione temporis.
- Quando la legge prevede una deroga al requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, tale deroga non si estende automaticamente al requisito anagrafico, salvo una previsione espressa e specifica.
- In materia di pensione di vecchiaia, le eccezioni all'innalzamento dell'età pensionabile devono essere interpretate restrittivamente e solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Se la parte soccombente ha formulato la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., il giudice non può porla a carico delle spese, salvo accertamento della manifesta infondatezza e temerarietà della domanda ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
- La statuizione sulle spese adottata in violazione del divieto di condanna previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. può essere cassata senza rinvio, perché resa in carenza di potere del giudice.
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