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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di una prestazione pensionistica di anzianità prevista dal regolamento dell'ente previdenziale professionale. L'assicurato aveva chiesto la ricongiunzione di contributi provenienti da altra gestione il 23.12.2010; la domanda era stata accolta nel 2011. L'ente aveva però negato la pensione di anzianità, sostenendo che i contributi oggetto di ricongiunzione non potessero essere considerati utili ai fini del computo dell'anzianità contributiva perché accreditati dopo il 5.3.2010, data fissata dal regolamento come discrimine temporale per il più favorevole regime di accesso. In cassazione l'ente deduceva due motivi: violazione della disciplina sulla ricongiunzione di cui agli artt. 3 e 4, comma 3, della l. n. 45/1990, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'accoglimento della domanda di ricongiunzione operasse retroattivamente sanando la scopertura contributiva; violazione dell'art. 24, comma 11, del d.l. n. 201/2011, per avere la decisione di merito inciso negativamente sull'equilibrio di lungo periodo del bilancio dell'ente. L'assicurato resisteva con controricorso e sollevava anche eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché l'ente aveva nel frattempo comunicato l'accoglimento della domanda pensionistica.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, affermando che l'adeguamento dell'ente a una sentenza esecutiva non equivale ad acquiescenza e serve solo a evitare l'esecuzione forzata o altri pregiudizi. Nel merito ha accolto entrambi i motivi del ricorso, richiamando il principio secondo cui la ricongiunzione ai sensi della l. n. 45/1990 presuppone un negozio bilaterale tra assicurato ed ente e il successivo pagamento della provvista necessaria; di conseguenza, il montante contributivo ricongiunto non può essere computato ai fini dell'anzianità contributiva prima dell'adempimento, anche parziale, dell'onere economico della ricongiunzione. Ha inoltre escluso che potesse applicarsi il diverso orientamento formatosi sulla l. n. 29/1979. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine assegnato.

  • artt. 3 e 4, comma 3, l. n. 45/1990

    disciplinano la ricongiunzione contributiva; la Corte afferma che essa presuppone un accordo bilaterale e il pagamento della provvista necessaria, sicché i contributi ricongiunti non possono essere computati prima dell'adempimento dell'onere economico.

  • art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    invocato dall'ente a tutela dell'equilibrio di lungo periodo del bilancio; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale norma perché accoglie il ricorso sulla base della disciplina della ricongiunzione.

  • art. 18.2 del Regolamento generale INARCASSA

    prevede la pensione di anzianità e il relativo discrimine temporale del 5.3.2010 per il possesso dei requisiti più favorevoli di accesso.

  • l. n. 29/1979

    menzionata solo per chiarire che l'orientamento richiamato dalla sentenza di merito riguardava una diversa disciplina della ricongiunzione, non applicabile al caso deciso.

Massime di principio

  • Nella ricongiunzione contributiva disciplinata dalla l. n. 45/1990, i periodi o montanti trasferiti non possono essere considerati utili ai fini del computo dell'anzianità pensionistica prima che sia perfezionato il negozio di ricongiunzione e sia stato adempiuto, anche solo parzialmente, l'obbligo di pagamento della relativa provvista.
  • Il mero accoglimento della domanda di ricongiunzione non produce, di per sé, un effetto retroattivo idoneo a sanare ex tunc la mancanza dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso a una prestazione pensionistica.
  • L'adeguamento spontaneo di un ente previdenziale a una sentenza esecutiva non integra acquiescenza né determina l'inammissibilità dell'impugnazione, potendo essere finalizzato solo a evitare l'esecuzione forzata e ulteriori pregiudizi.
  • Il principio affermato in materia di ricongiunzione contributiva va letto alla luce della disciplina speciale applicabile; non è automaticamente estensibile a fattispecie regolate da diversa normativa.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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