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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30149/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'istituto ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, ritenendo tardiva o comunque non rituale la notificazione del ricorso. Nel giudizio di revocazione l'ente ha dedotto un preteso errore di fatto della Corte: secondo la sua prospettazione, il collegio avrebbe erroneamente valutato come omessa la notificazione, mentre in realtà la notificazione era stata tentata presso il domicilio eletto del difensore della controparte e all'indirizzo risultante dall'albo del CNF, senza responsabilità dell'istituto. La Corte ha però rilevato che la censura non colpiva la vera ratio della precedente decisione, la quale non aveva fondato l'inammissibilità sulla responsabilità dell'ente, ma sulla mancata riattivazione del procedimento notificatorio dopo l'esito negativo del primo tentativo, secondo il principio delle Sezioni Unite sul mantenimento degli effetti della richiesta di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore revocatorio, perché non contrastavano la motivazione decisiva dell'ordinanza impugnata: l'istituto, pur in presenza di un tentativo di notifica fallito per causa non imputabile, non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio entro il limite indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato come termine entro il quale il ricorso avrebbe dovuto risultare notificato; la mancata riattivazione del procedimento notificatorio ha comportato il suo superamento e quindi l'inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato quale parametro per individuare il tempo massimo entro cui riattivare il processo notificatorio quando la prima notificazione non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È indicato quale base per il deposito della memoria illustrativa nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ricorre solo quando la decisione sia viziata da una falsa percezione della realtà o da una svista materiale su un fatto decisivo, positivamente o negativamente risultante dagli atti di causa; non è configurabile quando la censura mira, in sostanza, a contestare la valutazione giuridica o la ratio decidendi.
  • Quando la notificazione di un atto processuale non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte deve riattivare con tempestività il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • La mancata riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine ricavato dalla giurisprudenza di legittimità comporta la perdita degli effetti della prima richiesta e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
  • Nel giudizio di revocazione è inammissibile la censura che non colpisca il fatto decisivo posto a base della decisione revocanda, ma prospetti un diverso e non pertinente apprezzamento della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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