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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30191/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale con cui a un geometra iscritto all’albo erano stati richiesti contributi previdenziali per il periodo 2008-2012 in favore della Cassa professionale. I giudici di merito avevano accolto l’opposizione, ritenendo che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione minima non potesse operare in assenza di esercizio continuativo della professione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della normativa sulla privatizzazione delle casse professionali e sulla potestà regolamentare della Cassa, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso il potere della Cassa di incidere sui requisiti di accesso alle prestazioni; con il secondo ha censurato l’interpretazione dell’art. 22 della legge n. 773/1982 e dello statuto della Cassa, deducendo che l’iscrizione alla Cassa sarebbe obbligatoria per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, anche se l’attività professionale sia non continuativa. Il controricorrente ha resistito, sostenendo invece che l’obbligo contributivo presupponesse una reale continuità dell’esercizio professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato continuità con il proprio orientamento secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, mentre è irrilevante che l’esercizio della professione sia occasionale o che non vi sia produzione di reddito. Ha inoltre chiarito che le previsioni statutarie adottate dopo la privatizzazione non hanno ampliato l’area dei soggetti obbligati rispetto alla disciplina originaria, ma hanno ridefinito il sistema degli obblighi contributivi nel quadro della normativa che consente alle casse privatizzate interventi per l’equilibrio finanziario di lungo periodo. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 509/1994

    La privatizzazione delle casse professionali non impedisce alla cassa di adottare determinazioni volte a ridefinire il sistema degli obblighi contributivi, purché coerenti con il quadro normativo e con l’equilibrio finanziario di lungo termine.

  • L. n. 335/1995

    È norma che consente interventi delle casse privatizzate finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.

  • L. n. 296/2006

    Richiamata come intervento normativo che si inserisce nel sistema della disciplina degli obblighi contributivi delle casse privatizzate.

  • L. n. 147/2013

    Richiamata come disposizione interpretativa/modificativa del quadro normativo relativo alle casse privatizzate e agli obblighi contributivi.

  • L. n. 37/1967

    Richiamata nel quadro della disciplina originaria dell’attività professionale del geometra e dell’assetto degli obblighi previdenziali.

  • L. n. 773/1982

    L’art. 22, pur riferendo l’obbligo di iscrizione ai geometri che esercitano con continuità, manteneva fermo un contributo dovuto anche dai geometri iscritti all’albo che non esercitavano con tale carattere, rimettendo a un regolamento della Cassa l’individuazione del requisito della continuità.

  • L. n. 236/1990

    Ha modificato il testo dell’art. 22 della legge professionale richiamata nel giudizio.

  • L. n. 537/1993

    art. 1, comma 33, lett. d

    È richiamata come parametro delegante che circoscrive le prestazioni previdenziali a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate.

  • L. n. 335/1995

    Esprime il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali, ritenuto coerente con l’obbligo contributivo del professionista iscritto all’albo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per l’adunanza camerale e il deposito dell’ordinanza.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dal controricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini dell’obbligo di iscrizione alla cassa professionale e del correlato contributo minimo, può essere sufficiente la sola iscrizione all’albo professionale, quando la disciplina di settore colleghi a tale dato l’assetto previdenziale obbligatorio.
  • L’eventuale esercizio occasionale della professione, o la mancata produzione di reddito, non escludono di per sé l’obbligo contributivo se la normativa di riferimento presume la continuità dell’attività salvo prova contraria.
  • Le casse professionali privatizzate possono, nel rispetto della legge, ridefinire il sistema degli obblighi contributivi per assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo, senza per ciò solo introdurre nuove categorie di soggetti obbligati rispetto alla disciplina originaria.
  • La trasformazione di un contributo solidaristico previsto dalla disciplina previgente in contributo previdenziale minimo è compatibile con l’evoluzione normativa quando si mantenga ferma la base soggettiva dell’obbligo e si attribuisca rilievo alla presunzione di continuità dell’esercizio professionale.
  • Le contestazioni di eccesso di delega o di illegittimità costituzionale restano recessive quando l’interpretazione della disciplina e dello statuto di cassa si limiti a ricostruire una presunzione di continuità e non a creare ex novo obblighi per soggetti estranei al perimetro normativo originario.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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