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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13311/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità procedente)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva rigettato l'impugnazione proposta contro il decreto del Tribunale di Napoli che aveva applicato la confisca di prevenzione di un'autovettura formalmente intestata alla ricorrente, ritenendola in realtà riconducibile al coniuge, soggetto ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011. Secondo la decisione di merito, l'intestazione alla ricorrente, priva di redditi, sarebbe stata fittizia e finalizzata a sottrarre il bene all'ablazione, essendo l'acquisto avvenuto in contanti con proventi illeciti del coniuge. Con il ricorso per cassazione la terza interessata deduceva: 1) vizio di motivazione per manifesta illogicità sulla prova del presupposto oggettivo della confisca, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato la possibilità che la ricorrente disponesse di risorse economiche proprie, seppur illecite e comunque non riferibili al marito, e lamentando anche il mancato vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia indicato come fonte accusatoria; 2) analoghi vizi in relazione alla prova della lecita provenienza della provvista, che la difesa individuava in una eredità di euro 160.000, riconosciuta dalla Corte di appello, oltre che nella vendita di un'altra autovettura. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze, perché ha rilevato la mancanza della necessaria procura speciale per proporre il ricorso per cassazione da parte del terzo interessato, essendo stata rilasciata solo procura per l'appello e non operando l'estensione automatica al giudizio di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto della necessaria procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione da parte del terzo interessato. La Corte ha richiamato l'art. 100, comma 3, c.p.p., evidenziando che la procura speciale si presume efficace per un solo grado del processo e che quella rilasciata per l'appello non si estende automaticamente al ricorso per cassazione. Conseguentemente, senza formalità di procedura, è stata pronunciata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159/2011

    richiamato solo per indicare la pericolosità sociale del soggetto rispetto al quale era stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale

  • art. 100 comma 3 c.p.p.

    la procura speciale si presume efficace per un solo grado del processo e non si estende automaticamente al grado successivo

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per i limiti di esposizione dei motivi nel ricorso

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 100 c.p.p.

    il terzo interessato può stare in giudizio solo tramite difensore munito di procura speciale alle liti

Massime di principio

  • Il terzo interessato in un procedimento di prevenzione patrimoniale non può proporre personalmente il ricorso per cassazione, ma deve agire tramite difensore munito di procura speciale specificamente riferita al grado di legittimità.
  • La procura speciale rilasciata per l'impugnazione in un grado di giudizio non si estende automaticamente al ricorso per cassazione, perché la sua efficacia è presunta limitata a un solo grado del processo.
  • In difetto della necessaria procura speciale per il ricorso per cassazione, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • Per i soggetti portatori di interessi esclusivamente civilistici nel procedimento di prevenzione patrimoniale, la legittimazione processuale passa attraverso il patrocinio del difensore con procura alle liti, secondo una regola assimilabile a quella della domiciliazione presso il difensore.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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