Cassazione Civile, Ordinanza n. 25500/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria di crediti vantati da società fornitrici di energia e acqua verso un ente previdenziale pubblico. L'ente oppose il decreto sostenendo, tra l'altro, di non aver validamente accettato la cessione e che, trattandosi di contratti di fornitura ricadenti in settori esclusi dal codice dei contratti pubblici, dovesse applicarsi la disciplina della contabilità di Stato del 1923, con conseguente inefficacia/opponibilità limitata della cessione senza l'adesione dell'amministrazione. Il tribunale accolse l'opposizione solo in parte, ma in appello la banca cessionaria ottenne la riforma integrale della decisione e il rigetto dell'opposizione. In cassazione l'ente ricorrente dedusse violazione delle norme sulla cessione dei crediti verso la P.A., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato l'art. 117 del d.lgs. 163/2006 a crediti derivanti da forniture di energia e acqua, mentre per tali settori esclusi avrebbe dovuto operare il R.D. 2440/1923, artt. 69 e 70, con la necessità di un'adesione dell'amministrazione ceduta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via pregiudiziale ha accolto l'eccezione della controricorrente sulla nullità della notificazione del ricorso per cassazione, perché eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal REGINDE; tale nullità ha comportato l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha anche osservato, ad abundantiam, che il motivo sarebbe comunque inammissibile nel merito: la Corte d'appello aveva correttamente individuato la causa petendi nelle cessioni di credito e non nei contratti di fornitura, applicando la disciplina vigente al momento delle cessioni; inoltre le cessioni risultavano conformi alla normativa applicabile, essendo state fatte per atto pubblico, notificate alla P.A. e non rifiutate nei termini e nelle forme prescritte. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 69
le cessioni...relative a somme dovute dallo Stato...devono essere notificate all'Amministrazione Centrale
richiamato dal ricorrente come disciplina delle cessioni verso la P.A. per somme dovute dallo Stato, con funzione di notifica all'amministrazione centrale
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 70, comma 3
rinvia, per somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, alla disciplina dell'art. 9 dell'allegato E della legge del 1865
L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E
sul prezzo del contratto in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'Amministrazione medesima
nel testo è richiamata come norma che richiede l'adesione dell'amministrazione per rendere efficace la cessione sul prezzo del contratto in corso
d.lgs. 163/2006, art. 25
richiamato per sostenere che il codice dei contratti pubblici non si applica agli appalti per la fornitura di energia e combustibili destinati alla produzione di energia
d.lgs. 163/2006, art. 117
la Corte d'appello lo ha ritenuto applicabile alle cessioni dei crediti verso stazioni appaltanti al momento della cessione; la Corte di cassazione richiama tale applicazione e osserva che, nel caso concreto, le cessioni erano conformi alla disciplina prevista
insieme al d.l. 179/2012 art. 16-ter, comporta che, per i soggetti iscritti nel REGINDE, la notifica via PEC debba essere effettuata all'indirizzo risultante dal registro
individua nell'indirizzo risultante dal REGINDE il recapito PEC valido per la notificazione
la notificazione eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello del REGINDE è nulla
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare violazione/falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Quando la notifica del ricorso per cassazione è effettuata via PEC, l'indirizzo del destinatario deve coincidere con quello risultante dal REGINDE; la notifica a un diverso indirizzo è nulla.
- Se il ricorso è notificato a indirizzo PEC non valido, la nullità della notificazione può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Nella controversia sulla cessione di crediti verso una pubblica amministrazione, la disciplina applicabile va individuata in base al momento della cessione e alla natura del credito ceduto; il giudice deve distinguere tra il contratto originario di fornitura e il successivo negozio di cessione.
- La cessione di crediti è opponibile alla pubblica amministrazione quando siano rispettate le forme previste dalla normativa applicabile, incluse la forma dell'atto e la notifica, e quando il rifiuto non sia manifestato nei modi e nei termini prescritti.
- Un rifiuto della cessione comunicato in forme non previste dalla legge è inidoneo a impedire l'efficacia e l'opponibilità della cessione al debitore ceduto.
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