Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta originariamente da una erede, di ottenere la restituzione della quota ereditaria del valore di un buono fruttifero e del saldo di un libretto di risparmio cointestati al de cuius e a un’altra cointestataria, somme che quest’ultima aveva riscosso integralmente dopo la morte del primo. In primo grado le domande erano state accolte solo in parte, con condanna della banca e della cointestataria, oltre a manleva di quest’ultima in favore della banca; in appello, invece, la domanda verso la banca era stata rigettata. Il ricorrente, quale erede della parte attrice deceduta, ha proposto due motivi di ricorso: (1) ha denunciato vizi di motivazione e violazioni di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente respinto le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva, di rappresentanza processuale e di ius postulandi della banca, assumendo che la società fosse stata cancellata per incorporazione nel corso del giudizio; (2) ha censurato la ritenuta legittimità del pagamento effettuato dalla banca alla cointestataria superstite, sostenendo che, in presenza del decesso dell’altro cointestatario e dell’apertura della successione, il pagamento non avrebbe dovuto essere eseguito senza considerare la posizione dell’erede e richiamando la disciplina dei titoli di credito, dei depositi bancari e dei buoni fruttiferi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che le censure miravano in sostanza a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla prova delle circostanze poste a base delle eccezioni, non consentito in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che, anche ammesso l’intervenuto evento societario, esso non incideva sulla legittimazione processuale della società già costituita, per effetto del principio di ultrattività del mandato alla lite, applicabile anche alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che, in tema di buoni fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, il cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma, senza che trovi applicazione la disciplina dei libretti di risparmio che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto; ha ritenuto quindi legittimo il pagamento eseguito dalla banca al portatore superstite, anche indipendentemente dalla conoscenza del decesso dell’altro titolare. Il ricorso è stato pertanto rigettato e le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la procedura camerale e il deposito di conclusioni scritte/memorie
richiamato dai motivi di ricorso per vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata
L. 6 febbraio 2004, n. 37, art. 5
richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 223 bis disp. att. trans. c.c.
richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato dal ricorrente in tema di incorporazione/cancellazione societaria
richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza processuale e ius postulandi
richiamato dal ricorrente in tema di regolarizzazione della rappresentanza processuale
richiamato dal ricorrente con riguardo ai depositi bancari e ai titoli al portatore
richiamato dal ricorrente in tema di titoli di credito
richiamato dal ricorrente in tema di titoli di credito
art. 10 L. 23 febbraio 1983, n. 23
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei titoli e dei depositi
richiamato dal ricorrente, ma non ha inciso sull’esito
art. 187 d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256
ritenuto non applicabile ai buoni fruttiferi oggetto di causa, a differenza dei libretti di risparmio
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Se la parte originariamente costituita perde la capacità o si verifica un evento estintivo o modificativo della sua soggettività nel corso del processo, e l’evento non viene dichiarato o notificato dal difensore, opera il principio di ultrattività del mandato alla lite: la parte resta processualmente rappresentata come se l’evento non fosse avvenuto, con stabilizzazione della posizione processuale nelle fasi successive.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare in censure di diritto o di motivazione una contestazione che, in realtà, investe la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sulla documentazione degli eventi dedotti.
- In materia di buoni fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, il cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma, perché il titolo circola a vista e non si applica per analogia la disciplina più rigorosa prevista per i libretti di risparmio.
- Il pagamento eseguito dall’intermediario al cointestatario superstite, in presenza di un titolo che attribuisca pari facoltà di rimborso, è pagamento dovuto e quindi legittimo anche se la banca non consideri la conoscenza del decesso dell’altro titolare.
- La disciplina dei libretti di risparmio non è automaticamente estensibile ai buoni fruttiferi quando la loro struttura e funzione siano diverse e quando la normativa speciale non preveda un equivalente obbligo di quietanza congiunta.
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