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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12750/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza diretta al riconoscimento del ne bis in idem ex art. 669 c.p.p. tra una condanna per il reato ex art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 (sentenza del 19/9/2007) e successivi giudicati per reati connessi all'attività di spaccio e all'associazione di tipo mafioso (sentenze del 28/6/2016 e del 23/9/2019). Il ricorrente sosteneva che i fatti erano coincidenti per tempo e luogo e dunque che la sentenza del 2007 doveva essere revocata per il principio del ne bis in idem.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: il ricorso non ha specificato i termini dell'identità del fatto né allegato le sentenze necessarie, risultando carente di autosufficienza. La Corte ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non ricorre identità del fatto ma distinzione di più condotte circoscritte nel tempo e nello spazio, fra le quali è stato invece riconosciuto il vincolo della continuazione, con rideterminazione complessiva della pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre

    La norma prevede la revoca delle sentenze meno gravi quando esiste identità storico-naturalistica del fatto; la Corte richiama questo principio per valutare la pretesa applicazione del ne bis in idem

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata come base per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile quando non si riscontra assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990

    Riferimento al reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti contestato con la sentenza del 2007; la Corte ha ritenuto che l'episodio contestato non sia identico, nella sua configurazione storico-naturalistica, rispetto ad altri giudicati

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso oggetto di condanne successive; le condotte riconosciute nell'ambito dell'associazione possono costituire episodi distinti rispetto a singoli fatti di spaccio

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma connessa alle circostanze aggravanti/reato di spaccio contestate nei giudicati successivi; utilizzata per definire la diversa qualificazione e le distinte condotte

  • Sez. Unite, sentenza n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)

    Principio secondo cui l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem richiede corrispondenza nella configurazione storico-naturalistica del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo a tempo, luogo e persona

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 200 del 2016

    Richiamata per integrare il criterio di valutazione dell'identità del fatto alla luce dei principi costituzionali e del diritto europeo

  • Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020 (Barbato)

    Distinzione tra ne bis in idem processuale (più ampio, confronta il fatto storico) e ne bis in idem sostanziale (confronto tra norme astratte); utile per stabilire se il divieto di un secondo giudizio operi in presenza di diversa qualificazione giuridica ma medesimo fatto storico

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto: devono coincidere condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona; la semplice coincidenza di arco temporale o ambito territoriale non basta
  • Quando più atti criminosi sono segmenti di un progetto criminoso ma costituiscono condotte distinte nel tempo e nel luogo, il giudice può escludere il ne bis in idem e riconoscere invece la continuazione, con conseguente cumulo speciale della pena
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi invoca la sovrapposizione di fatti deve indicare chiaramente i termini della coincidenza e allegare i provvedimenti pertinenti, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità
  • La valutazione dell'identità del fatto deve tenere conto anche della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea: esiste una distinzione tra ne bis in idem processuale e sostanziale che può influenzare l'esito
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o generico il giudice di legittimità può non solo respingerlo ma anche condannare il ricorrente al pagamento di spese e somme a titolo di ammenda

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