Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per aver etichettato e commercializzato come olio extravergine di oliva un prodotto che, secondo i controlli, risultava essere olio di semi di soia (e irregolare anche come olio di semi). I capi contestati erano la violazione dell'art. 5, lett. a), legge n. 283/1962 (contravvenzione) e gli artt. 515 e 516 c.p. (falsità e frode alimentare, riqualificati come tentativo). In cassazione la difesa ha censurato: 1) omissione di motivazione della Corte d'appello sulle irregolarità della campionatura e sulle modalità di prelievo dei campioni per le analisi; 2) vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo, poiché la sentenza attribuiva alla società (rappresentata dalla Caputo) una fase 'produttiva' mentre era documentato che la società si limitava all'imbottigliamento di prodotto acquistato; 3) mancata risposta all'eccezione di prescrizione sollevata in ordine all'art. 5 della legge n. 283/1962.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato senza rinvio la condanna relativa all'art. 5 della legge n. 283/1962 perché il reato contravvenzionale si era estinto per prescrizione (calcolata la prescrizione e considerati i termini di sospensione). Ha invece annullato con rinvio la parte restante della sentenza (gli artt. 515 e 516 c.p., nella forma tentata) poiché la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato riguardo alle criticità della campionatura (numero e modalità dei prelievi) e ha travisato la prova sull'elemento soggettivo ritenendo la società produttrice quando risultava che svolgeva solo l'imbottigliamento; pertanto ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo esame.
Norme richiamate
legge n. 283 del 1962, art. 5, lettera a)
Norma sulla tutela igienico-sanitaria degli alimenti; applicata come contravvenzione per etichettatura/indicazione falsa sulla natura del prodotto. La Corte ha dichiarato estinta per prescrizione la relativa contravvenzione.
codice penale, art. 515
Riguarda le condotte connesse a frode nell'esercizio del commercio; qui riqualificato dalla prima corte come tentato e confermato dalla Corte di cassazione come parte del capo d'imputazione da rivedere per vizi di prova e motivazione.
codice penale, art. 516
Riguarda la vendita di prodotti industriali con segni ingannevoli o la manomissione; anche questo capo è stato ritenuto nella forma tentata e rinviato per carenze probatorie e motivazionali.
Regolamento n. 2568 del 1991
Norme tecniche per i controlli analitici sull'olio d'oliva; utilizzato come riferimento per la correttezza delle analisi di laboratorio. La Corte ha ritenuto necessario che la Corte d'appello valutasse se la campionatura fosse stata effettuata secondo le regole.
principio di prescrizione (contravvenzione: termine massimo 5 anni)
La Corte ha applicato il termine prescrizionale massimo per le contravvenzioni (5 anni) e tenuto conto dei periodi di sospensione per concludere che il reato previsto dalla legge n. 283/1962 si era estinto prima della sentenza d'appello.
Massime di principio
- Un'eccezione di prescrizione sollevata in appello deve essere esaminata e motivata dalla corte di merito: se fondata, il reato deve essere dichiarato estinto e la sentenza annullata senza rinvio per quella parte.
- Le modalità di campionatura per analisi tecniche costituiscono elemento decisivo della prova scientifica: irregolarità nel numero o nella procedura di prelievo possono inficiare i risultati e richiedono una specifica verifica e motivazione da parte del giudice.
- Per attribuire responsabilità penale al legale rappresentante di una società è necessario dimostrare il relativo elemento soggettivo (consapevolezza e partecipazione alla condotta illecita); non è sufficiente presumere che il soggetto sia autore di fasi della filiera non documentate (p.es. produzione vs imbottigliamento).
- Quando il giudice fonda la condanna su un fatto essenziale che non risulta dagli atti (travisamento della prova), ciò comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
- La conversione e la sospensione condizionale della pena sono possibili in sede di appello, ma non esonerano il giudice dall'obbligo di motivare e verificare punti critici sollevati dalla difesa (es. campionamento, responsabilità soggettiva).
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