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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per aver etichettato e commercializzato come olio extravergine di oliva un prodotto che, secondo i controlli, risultava essere olio di semi di soia (e irregolare anche come olio di semi). I capi contestati erano la violazione dell'art. 5, lett. a), legge n. 283/1962 (contravvenzione) e gli artt. 515 e 516 c.p. (falsità e frode alimentare, riqualificati come tentativo). In cassazione la difesa ha censurato: 1) omissione di motivazione della Corte d'appello sulle irregolarità della campionatura e sulle modalità di prelievo dei campioni per le analisi; 2) vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo, poiché la sentenza attribuiva alla società (rappresentata dalla Caputo) una fase 'produttiva' mentre era documentato che la società si limitava all'imbottigliamento di prodotto acquistato; 3) mancata risposta all'eccezione di prescrizione sollevata in ordine all'art. 5 della legge n. 283/1962.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato senza rinvio la condanna relativa all'art. 5 della legge n. 283/1962 perché il reato contravvenzionale si era estinto per prescrizione (calcolata la prescrizione e considerati i termini di sospensione). Ha invece annullato con rinvio la parte restante della sentenza (gli artt. 515 e 516 c.p., nella forma tentata) poiché la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato riguardo alle criticità della campionatura (numero e modalità dei prelievi) e ha travisato la prova sull'elemento soggettivo ritenendo la società produttrice quando risultava che svolgeva solo l'imbottigliamento; pertanto ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo esame.

Norme richiamate

  • legge n. 283 del 1962, art. 5, lettera a)

    Norma sulla tutela igienico-sanitaria degli alimenti; applicata come contravvenzione per etichettatura/indicazione falsa sulla natura del prodotto. La Corte ha dichiarato estinta per prescrizione la relativa contravvenzione.

  • codice penale, art. 515

    Riguarda le condotte connesse a frode nell'esercizio del commercio; qui riqualificato dalla prima corte come tentato e confermato dalla Corte di cassazione come parte del capo d'imputazione da rivedere per vizi di prova e motivazione.

  • codice penale, art. 516

    Riguarda la vendita di prodotti industriali con segni ingannevoli o la manomissione; anche questo capo è stato ritenuto nella forma tentata e rinviato per carenze probatorie e motivazionali.

  • Regolamento n. 2568 del 1991

    Norme tecniche per i controlli analitici sull'olio d'oliva; utilizzato come riferimento per la correttezza delle analisi di laboratorio. La Corte ha ritenuto necessario che la Corte d'appello valutasse se la campionatura fosse stata effettuata secondo le regole.

  • principio di prescrizione (contravvenzione: termine massimo 5 anni)

    La Corte ha applicato il termine prescrizionale massimo per le contravvenzioni (5 anni) e tenuto conto dei periodi di sospensione per concludere che il reato previsto dalla legge n. 283/1962 si era estinto prima della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Un'eccezione di prescrizione sollevata in appello deve essere esaminata e motivata dalla corte di merito: se fondata, il reato deve essere dichiarato estinto e la sentenza annullata senza rinvio per quella parte.
  • Le modalità di campionatura per analisi tecniche costituiscono elemento decisivo della prova scientifica: irregolarità nel numero o nella procedura di prelievo possono inficiare i risultati e richiedono una specifica verifica e motivazione da parte del giudice.
  • Per attribuire responsabilità penale al legale rappresentante di una società è necessario dimostrare il relativo elemento soggettivo (consapevolezza e partecipazione alla condotta illecita); non è sufficiente presumere che il soggetto sia autore di fasi della filiera non documentate (p.es. produzione vs imbottigliamento).
  • Quando il giudice fonda la condanna su un fatto essenziale che non risulta dagli atti (travisamento della prova), ciò comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • La conversione e la sospensione condizionale della pena sono possibili in sede di appello, ma non esonerano il giudice dall'obbligo di motivare e verificare punti critici sollevati dalla difesa (es. campionamento, responsabilità soggettiva).

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