Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, confermando il rigetto dell'istanza di rescissione da parte della Corte di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.: il Puca ha sostenuto di non essere venuto a conoscenza della celebrazione del processo (condanna del 12/05/2017) poiché residente da tempo in Germania e quindi le notificazioni non gli sarebbero pervenute; la difesa ha altresì contestato che si sia trattato di una elezione di domicilio e ha negato la nomina di un difensore fiduciario.
Norme richiamate
Introduce il rimedio della rescissione del giudicato; presupposto necessario è la dimostrazione dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte del ricorrente.
art. 157, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la notifica a mani di familiare convivente presso il domicilio dell'imputato; notifiche eseguite validamente in questo modo possono dimostrare la conoscenza del procedimento.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e all'ammenda a carico del Puca.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 71
Ha introdotto nel sistema processuale l'art. 629-bis c.p.p. disciplinando il particolare mezzo di impugnazione straordinario oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è necessario provare l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la semplice contestazione formale delle notifiche non basta.
- La differenza formale tra 'dichiarazione di domicilio' ed 'elezione di domicilio' è in molti casi irrilevante se le notifiche sono state effettivamente eseguite presso l'indirizzo indicato e ricevute da familiari conviventi.
- La trasmissione di atti del procedimento a persone conviventi e idonee a riceverli costituisce forte indizio di conoscenza del processo e può legittimare la celebrazione in assenza dell'imputato.
- Se l'imputato si trasferisce all'estero senza comunicare adeguatamente il nuovo recapito alle autorità o senza fornire valide giustificazioni (forza maggiore), l'assenza dal processo è generalmente ritenuta colposa e ostativa alla rescissione.
- La nomina di un difensore fiduciario e la modalità di notifica agli stessi rilevano solo se le notifiche sono state effettivamente eseguite nei confronti del difensore; in mancanza, rimane decisiva la conoscenza tramite domicilio indicato o tramite conviventi.
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