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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa statuizione in ordine alla confisca prevista dall'art. 12-bis del decreto legislativo n. 74/2000. Scaglia era stato dichiarato penalmente responsabile, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Stabile Ecology Group, per il reato di cui all'art. 10-ter dlgs n. 74/2000 (omesso versamento IVA relativo all'anno di imposta 2014) per un importo di euro 1.760.408,00. Il Procuratore generale ha contestato che il Tribunale di Pordenone, pur avendo condannato l'imputato, non aveva ordinato la confisca del profitto o di beni equivalenti, come invece previsto dalla novella introdotta dall'art. 12-bis (dlgs n. 158/2015), entrata in vigore il 22 ottobre 2015, anteriormente alla data del fatto contestato (29 dicembre 2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca. La Suprema Corte ha rilevato che, poiché l'art. 12-bis era entrato in vigore prima della commissione del reato, la confisca del profitto o, se necessario, la confisca di beni di valore equivalente è obbligatoria salvo motivate ragioni ostative. Non essendovi alcuna motivazione nella sentenza impugnata circa l'eventuale ostatività alla confisca, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste affinché valuti la ricorrenza degli elementi di fatto per adottare il provvedimento ablatorio.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 10-ter

    Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione; nella vicenda è il reato contestato all'imputato (omissione relativa all'anno 2014 per importo superiore alla soglia di punibilità).

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 12

    Prevede le pene accessorie conseguenti alla condanna per i reati previsti dal decreto; citato nel dispositivo di condanna, ma non rilevante rispetto alla questione principale della confisca.

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Nel caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, è ordinata la confisca del profitto o del prezzo del reato ovvero, laddove non sia possibile aggredire con la misura ablatoria i beni costituenti tali effetti del reato, è ordinata la confisca di beni aventi un valore corrispondente al profitto ovvero al prezzo illecitamente conseguito.

    La disposizione impone la confisca del profitto o, in mancanza, di beni di pari valore, in caso di condanna per i delitti fiscali indicati; applicabile se la norma era in vigore al momento della commissione del reato, rendendo la confisca obbligatoria salvo motivate ragioni ostative.

  • decreto legislativo n. 158 del 2015

    Entrato in vigore il 22 ottobre 2015

    Ha introdotto l'art. 12-bis nel dlgs n. 74/2000; essendo entrato in vigore prima del dies commissi delicti, la nuova disposizione è applicabile al fatto contestato nel dicembre 2015.

  • codice di procedura penale, art. 444

    Richiamato perché l'art. 12-bis disciplina anche i casi di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la confisca è prevista sia nelle condanne sia nelle applicazioni della pena ex art. 444.

  • Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 maggio 2020, n. 14738

    Giurisprudenza richiamata per i ristretti limiti di operatività della confisca prevista dall'art. 12-bis e per i criteri di applicazione della misura ablativa nei delitti fiscali.

Massime di principio

  • Se una norma che introduce la confisca (o altra misura ablativa) era in vigore prima della commissione del reato, la confisca è in principio obbligatoria in caso di condanna per i delitti indicati dalla norma.
  • Il giudice che non intende disporre la confisca deve motivare espressamente le ragioni ostative; l'omessa motivazione è vizio che può essere censurato in cassazione.
  • In mancanza di beni direttamente riconducibili al profitto o al prezzo del reato è legittima la confisca equivalente, ossia di beni di valore corrispondente al profitto illecito.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione quando la sentenza di merito omette di statuire sulla confisca prevista dalla legge; la Suprema Corte può annullare la sentenza limitatamente alla omissione e rinviare per nuovo giudizio.
  • Verificare sempre la data di entrata in vigore della norma rispetto alla data del fatto (dies commissi delicti) per stabilire l'applicabilità di novità normative sfavorevoli o più gravose, e valutare i diritti di difesa e il principio di legalità.

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