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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12528/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca di denaro (euro 3.080,00) disposta insieme alla applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 240 cod. pen. (mancata prova del vincolo di pertinenzialità tra la somma sequestrata e la cessione di sostanza stupefacente), lamentando motivazione apparente: l'unico episodio contestato era la cessione di circa 0,4 grammi di cocaina e non sarebbe stata data adeguata spiegazione del rapporto tra l'ingente somma di denaro e quel modico quantitativo di stupefacente; il ricorrente citava anche norme processuali rilevanti per la cassazione (art. 448, comma 2-bis e art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Monza avesse fornito adeguata motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità tra la somma rinvenuta e l'attività di spaccio (richiamando elementi quali banconote di piccolo taglio, comportamento tenuto dall'imputato durante la perquisizione, assenza di ulteriori sostanze a disposizione e inverosimiglianza delle giustificazioni). Ha precisato che la confisca del denaro in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è possibile solo nelle condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non automaticamente ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992. Inoltre la Corte ha rilevato che, in caso di sentenza di applicazione della pena, può mancare l'interesse a impugnare la confisca in cassazione quando la misura sia collegata a un "negozio" processuale privo di effetti che generi una situazione giuridica direttamente tutelabile. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Resta altresì confermata la sanzione sostanziale già applicata in primo grado: pena sospesa di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e multa di euro 800, distruzione della sostanza sequestrata e confisca del denaro.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La confisca può essere disposta in relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti; tuttavia la Corte richiama che la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato deve rispettare le condizioni generali dell'art. 240 cod. pen.

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca di beni/proventi richiede prova del nesso di pertinenzialità con il reato; la Corte ha ritenuto che tale nesso possa essere adeguatamente desunto da circostanze fattuali (es. taglio delle banconote, condotta durante la perquisizione, assenza di altre sostanze, spiegazioni inverosimili).

  • art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992)

    La Corte distingue la disciplina speciale dell'art. 12-sexies, affermando che, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, non si procede automaticamente alla confisca ai sensi di tale norma ma secondo le regole generali dell'art. 240 cod. pen.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata in quanto la sentenza di primo grado (Tribunale di Monza) era stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 (applicazione della pena su richiesta delle parti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'onere delle spese e per il pagamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente (presumibilmente in tema di motivazione e forma della decisione), ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro di censura in cassazione (vizi di motivazione), ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza relativa alla motivazione della confisca.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte di Cassazione in relazione ai criteri per l'imposizione di sanzioni pecuniarie/provvedimenti in caso di ricorsi infondati; utilizzata per motivare l'applicazione dell'ammenda/costituzione della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La confisca di denaro in reati di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) non è automatica: occorre verificare il nesso di pertinenzialità secondo le condizioni generali dell'art. 240 cod. pen.
  • Il giudice può desumere il vincolo di pertinenzialità da circostanze fattuali (es. banconote di piccolo taglio, comportamento dell'imputato durante la perquisizione, mancata disponibilità di altre sostanze, spiegazioni inverosimili); una motivazione che espone tali elementi è adeguata.
  • Quando la confisca è collegata a una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento o procedimento a norma dell'art. 444), il ricorrente può avere limitato interesse a impugnare in cassazione, con rischio di inammissibilità del ricorso se la doglianza non incide sostanzialmente sull'iter argomentativo.
  • In cassazione le censure devono confrontarsi direttamente con il percorso motivazionale della decisione impugnata: le lamentate carenze di motivazione sono inefficaci se la decisione contiene spiegazioni concrete e coerenti.
  • Ricorrere in cassazione senza basi prospettate con sufficiente rigore può comportare condanne alle spese e sanzioni (anche il versamento alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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