Cassazione Civile, Ordinanza n. 19375/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di un giudizio di separazione personale. Il Tribunale di Busto Arsizio aveva emesso un'ordinanza poi confermata dalla Corte d'appello di Milano in sede di reclamo ex art. 708, ultimo comma, c.p.c. Avverso il decreto della Corte d'appello una parte ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato a due motivi: il primo deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 898/1970, degli artt. 101, 115 e 168 bis, comma 4, c.p.c., degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU; il secondo denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell'art. 2967 c.c., degli artt. 115 e 112 c.p.c., dell'art. 3 Cost., dell'art. 315-bis c.c., della l. n. 219/2012, degli artt. 179, lett. b), e 219 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi. La controparte ha resistito e proposto a sua volta ricorso incidentale per due motivi, denunciando omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 9, comma 1, l. n. 898/1970. La Corte di cassazione ha però rilevato che il provvedimento impugnato era un'ordinanza della Corte d'appello resa sul reclamo ex art. 708 c.p.c., ultimo comma, e quindi non era ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che l'ordinanza della Corte d'appello pronunciata sul reclamo proposto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 708 c.p.c. non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. Conseguentemente ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
Il reclamo deciso dalla Corte d'appello ai sensi di questa disposizione dà luogo a un provvedimento non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
Non consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello resa sul reclamo ex art. 708, ultimo comma, c.p.c.
art. 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Invocato nel ricorso principale come parametro di violazione, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del mezzo.
art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970, n. 898
Invocato nel ricorso principale come parametro di violazione, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del mezzo.
Norma richiamata nel primo motivo del ricorso principale.
Norma richiamata nel ricorso incidentale e nel secondo motivo del ricorso principale.
Norma richiamata nei motivi di entrambi i ricorsi; non esaminata nel merito.
Norma richiamata nel primo motivo del ricorso principale.
Norma richiamata nel secondo motivo del ricorso principale come errore di diritto; non esaminata nel merito.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi come parametro costituzionale; non esaminato nel merito.
art. 24 Cost.
Richiamato nel primo motivo; non esaminato nel merito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo e rilevante ai fini del giudizio di inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato nel primo motivo; non esaminato nel merito.
Richiamato nel secondo motivo; non esaminato nel merito.
l. 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219
Richiamata nel secondo motivo; non esaminata nel merito.
Richiamato nel secondo motivo; non esaminato nel merito.
Richiamato nel secondo motivo; non esaminato nel merito.
art. 9, comma 1, l. 1 dicembre 1970, n. 898
Richiamato nel ricorso incidentale; non esaminato nel merito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Parametrizza l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il decreto della Corte d'appello pronunciato sul reclamo avverso le ordinanze adottate nel giudizio di separazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 708 c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
- Quando il provvedimento impugnato è, per legge, sottratto al ricorso per cassazione, ogni motivo di ricorso resta assorbito e il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta, nel caso concreto, l'inammissibilità anche del ricorso incidentale proposto contro il medesimo provvedimento impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite e dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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