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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25824/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di lavoro: la società somministrante aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute dalla società utilizzatrice a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai lavoratori somministrati, incluse alcune indennità. L’utilizzatrice si era opposta deducendo che la documentazione prodotta dalla creditrice, consistita in fogli presenza predisposti unilateralmente e non controfirmati da un referente autorizzato dell’utilizzatrice, non era idonea a provare né l’effettivo numero di ore lavorate né i compensi ulteriori. I giudici di merito avevano revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che il contratto imponesse una specifica modalità scritta di rilevazione e controfirma delle presenze e che la prova testimoniale non potesse supplire, poiché diretta a dimostrare il contenuto del contratto di somministrazione, per legge formale. In Cassazione la somministrante ha proposto sei motivi: 1) ultrapetizione/ex art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la necessità della forma scritta per la prova delle prestazioni; 2) violazione dell’art. 2725 c.c. sostenendo che il divieto di prova testimoniale riguarderebbe il contratto, non la sua esecuzione; 3) violazione dell’art. 1363 c.c. per errata interpretazione coordinata delle clausole contrattuali; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché il contratto prevedeva comunque la debenza delle ore contrattualmente pattuite in difetto di rilevazione delle presenze; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita non contestazione della sottoscrizione dei fogli presenza da parte dei lavoratori; 6) violazione dell’art. 342 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto assorbito, o comunque aspecifico, il motivo d’appello relativo al rimborso di indennità di trasporto e mensa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi cinque motivi, osservando, in sintesi, che la ricorrente non aveva adeguatamente illustrato la deduzione di ultrapetizione e che comunque la questione interpretativa del contratto era stata posta; che la prova testimoniale non era qui diretta a provare solo l’esecuzione del contratto, ma il suo contenuto e l’ambito delle prestazioni dovute, sicché restava preclusa; che il motivo sull’interpretazione contrattuale era privo di specificità; che il vizio di omesso esame era formulato in modo non autosufficiente e senza indicare con precisione il fatto storico e la sua deduzione nei gradi di merito; che la censura sulla non contestazione era generica e comunque la Corte d’appello non aveva deciso sulla autenticità delle firme dei lavoratori, ma sulla mancanza della controfirma dell’utilizzatrice prevista dal contratto. Ha inoltre respinto il sesto motivo, escludendo che il motivo d’appello sulle indennità fosse autonomo e non dipendente dal riconoscimento delle prestazioni di somministrazione, e ritenendo non specificamente censurata la declaratoria di aspecificità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per l’effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione richiede che la parte indichi specificamente come la questione sia stata introdotta nei gradi di merito e in che misura il giudice abbia oltrepassato i limiti della domanda o eccezione.

  • art. 2725 c.c.

    Nei contratti formali è in generale preclusa la prova testimoniale sul contenuto del contratto, mentre può essere ammessa sulla sua esecuzione; nel caso concreto, però, la prova era funzionale a dimostrare il contenuto dell’obbligazione e le condizioni di debenza delle prestazioni, non la sola esecuzione.

  • art. 1363 c.c.

    La censura sull’interpretazione del contratto deve indicare in modo specifico quali clausole sarebbero tra loro incompatibili e quali canoni ermeneutici siano stati violati.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta non contestazione deve essere allegata e dimostrata in modo specifico; non basta un richiamo generico a un asserito disconoscimento non circostanziato.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere censure specifiche; un motivo che non riproduca in modo chiaro il contenuto della doglianza o non ne evidenzi l’autonomia può essere dichiarato aspecifico.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente o erroneo assorbimento non può essere meramente assertiva, ma deve confrontarsi con la reale struttura argomentativa della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di ultrapetizione è ammissibilmente dedotto solo se il ricorrente ricostruisce puntualmente il thema decidendum dei gradi di merito e dimostra che il giudice abbia pronunciato su una questione estranea alle domande ed eccezioni svolte.
  • La prova testimoniale è preclusa quando, pur formalmente riferita all’esecuzione del contratto, sia in realtà diretta a determinare il contenuto dell’obbligazione o l’ambito delle prestazioni dovute in un contratto a forma scritta ad substantiam.
  • L’interpretazione del contratto può essere censurata in cassazione solo mediante una critica specifica e autosufficiente, che indichi le clausole asseritamente incompatibili e i canoni ermeneutici violati, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto storico, il suo essere stato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività; non è sufficiente un generico richiamo alla documentazione di causa.
  • La contestazione della controparte, per incidere sull’efficacia probatoria dei documenti, deve essere specifica e riferita al fatto che si assume non contestato; la mera allegazione di una non contestazione non basta.
  • Quando la pretesa economica dipende dal riconoscimento delle prestazioni contrattualmente dovute, anche le voci accessorie o ulteriori non possono essere considerate autonomamente dovute se il loro titolo resta ancorato alla medesima prestazione principale non provata secondo le modalità pattuite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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