Cassazione Penale, Sentenza n. 01094/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (anni d'imposta 2016 e 2017). Il ricorso per Cassazione articolava quattro motivi: (1) contestazione della riconducibilità delle fatture e della dichiarazione al ricorrente, con riferimento alle dichiarazioni rese da un dipendente del CAF; (2) mancato accertamento del dolo specifico di evasione e della consapevolezza del contribuente, essendo la dichiarazione compilata da terzi; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 per presunto integrale pagamento del debito tributario; (4) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità della fattispecie ex art. 131-bis c.p., alla luce dell'art. 13, comma 3-ter d.lgs. n. 74/2000 e del pagamento successivo del debito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che: le fatture contestate erano inequivocamente inesistenti (difformità formali, assenza del ricorrente nelle liste pazienti, fatture manoscritte vs. emissione elettronica) e la loro utilizzazione è stata logicamente ricondotta al ricorrente; il dolo specifico di evasione è risultato accertato, compatibile anche con il dolo eventuale; la causa di non punibilità ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 non poteva applicarsi perché non è stato dimostrato il pagamento integrale in momento anteriore alla formale conoscenza del procedimento (il debito relativo al 2015 si sarebbe estinto solo il 14/04/2023, dopo che il ricorrente era già a conoscenza del procedimento); la richiesta di applicazione della causa di non punibilità generale ex art. 131-bis c.p. (e della nuova previsione del comma 3-ter dell'art. 13) era inammissibile in Cassazione perché non era stata dedotta nei gradi precedenti. Conseguono condanna delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ricorda che il reato comprende varie ipotesi di incongruenza tra realtà economica e documentazione e richiede il dolo specifico di evasione, compatibile anche con il dolo eventuale.
art. 13, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Cause speciale di non punibilità per i reati dichiarativi quando i debiti tributari (incluse sanzioni e interessi) siano stati estinti integralmente mediante pagamento o ravvedimento entro termini stabiliti, purché ciò avvenga prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni o procedimenti.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87)
Previsione normativa richiamata dal ricorrente per sostenere la rilevanza del pagamento successivo; la Corte ha escluso l'esame perché la questione non era stata sollevata nei gradi precedenti.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che l'applicazione di istituti nuovi o modificati in favore dell'imputato richiede che la relativa deduzione sia tempestivamente proposta nei gradi processuali competenti, altrimenti resta preclusa in Cassazione.
art. 39, comma 1, lett. q-bis), d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. L. 19 dicembre 2019, n. 157
Norma che ha esteso la causa di non punibilità dell'art. 13, comma 2, anche al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000; la Corte ne conferma la possibile applicazione retroattiva solo se sussistono tutti i presupposti richiesti (inclusa l'anteriorità del pagamento rispetto alla formale conoscenza).
art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma sul patteggiamento nei reati tributari; la Corte la coordina con la causa di non punibilità, precisando che il pagamento posteriore alla formale conoscenza può agevolare l'accesso al patteggiamento ma non la causa di non punibilità ex comma 2.
Principio di retroattività della norma più favorevole; applicabile alle nuove cause di non punibilità ma subordinato all'accertamento dei presupposti sostanziali richiesti dalla norma stessa.
Prevede l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza.
Richiamato in relazione alla rilevabilità d'ufficio di questioni sostanziali in Cassazione per procedimenti pendenti; la Corte richiama limiti e condizioni per l'applicazione retroattiva di norme più favorevoli.
Massime di principio
- La sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta per fatture inesistenti si apprezza sulla divergenza tra documentazione e realtà economica; elementi materiali di anomalia (difformità formali, assenza del soggetto nelle liste, incongruenze nei timbri/emissione) possono giustificare la riconducibilità delle fatture al contribuente anche se la dichiarazione è stata predisposta da un CAF.
- Il dolo specifico di evasione richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 è compatibile con il dolo eventuale: l'accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione comporti evasione può integrare il requisito soggettivo.
- La causa speciale di non punibilità per estinzione integrale del debito tributario (art. 13, comma 2) richiede non solo il pagamento integrale di capitale, sanzioni e interessi, ma anche che tale pagamento sia anteriore alla formale conoscenza di accessi, ispezioni o dell'inizio di attività di accertamento o procedimenti penali; il pagamento successivo alla conoscenza non consente l'applicazione della causa ma può agevolare l'accesso al patteggiamento.
- La modifica normativa più favorevole può trovare applicazione retroattiva, ma solo se sussistono tutti i presupposti richiesti dalla norma; il giudice valuterà sia il fatto materiale del pagamento sia il momento della formale conoscenza.
- Le questioni non sollevate nei gradi di merito (appello o primo grado) risultano precluse in Cassazione; non è possibile dedurre per la prima volta in Cassazione vizi di motivazione o normative su cui il giudice di secondo grado non è stato investito.
- Anche quando la dichiarazione è materialmente predisposta da un CAF, la responsabilità penale può essere riconducibile al contribuente se emerge che le fatture e i dati sono stati forniti o accettati nell'interesse del contribuente e ne hanno agevolato l'evasione.
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