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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2842/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del G.I.P. con cui erano state applicate a Natale misure cautelari (divieto di dimora e divieto di esercizio di attività connesse allo scarico/carico rifiuti e incarichi direttivi nel settore) per dieci mesi, in relazione al reato di cui all'art. 452‑quaterdecies c.p. Il ricorrente lamentava carenza e illogicità della motivazione sugli "indizi gravi" a suo carico: la quantità conferita dai terzi (Procope) sarebbe stata irrilevante rispetto all'attività complessiva, non sarebbero provati contatti o condivisione del disegno criminoso, non sarebbe dimostrata consapevolezza o un ingiusto profitto personale o societario; inoltre si contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, essendo la quantità illecita circa l'1% del materiale trattato dalla società e l'attività lecita prevalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha richiamato la nozione giurisprudenziale dell'art. 452‑quaterdecies c.p. come reato abituale che richiede più comportamenti ripetuti, organizzazione e ingiusto profitto (anche sotto forma di riduzione dei costi). Ha ritenuto motivato il provvedimento impugnato: gli indizi raccolti (monitoraggio su circa 40 giorni, circa 1,5 tonnellate di rifiuti illecitamente ricevuti, omissione/alterazione dei F.I.R., mancata o falsa pesatura e uso di documentazione parallela) risultano gravi, precisi e concordanti e dimostrano l'attività organizzata dei Procope e la consapevolezza/partecipa zione anche nella fase finale da parte del legale rappresentante N.E.F. Srl. Ha affermato che la responsabilità del concorrente sussiste anche se il profitto illecito non è provato direttamente in capo a lui, purché egli consapevolmente partecipi al fatto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Reato di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" inteso come reato abituale: si perfeziona con più comportamenti non occasionali, organizzazione (anche rudimentale) di mezzi/capitali e ingiusto profitto; l'abusività della gestione va valutata congiuntamente agli altri elementi (reiterazione e dolo specifico).

  • art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato come corrispondente normativa previgente)

    Norma previgente richiamata per continuità interpretativa: la giurisprudenza ha collegato la fattispecie delittuosa precedente all'attuale art. 452‑quaterdecies, sottolineando la necessità di elementi di organizzazione e profitto illecito.

  • artt. 125, 273, 292 cod. proc. pen.

    Citate dal ricorrente come norme cui si sarebbe dato violento riferimento; la Corte ha ritenuto le censure generiche e la motivazione del giudice del riesame adeguata, quindi le presunte violazioni procedurali e di disciplina probatoria non hanno retto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: applicata nella misura equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio per valutare se il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la responsabilità economica del ricorrente.

Massime di principio

  • Per configurare il delitto previsto dall'art. 452‑quaterdecies c.p. non è necessario che l'autorizzazione manchi totalmente: conta la reiterazione, l'organizzazione e l'ingiusto profitto (anche come riduzione dei costi o vantaggio competitivo).
  • Quantitativi apparentemente ridotti di rifiuti, se inseriti in una condotta abituale e accompagnati da elementi tecnici (omissione/alterazione dei documenti di trasporto, false pesature, strumenti paralleli per documentazione), possono costituire prova di traffico illecito organizzato.
  • La responsabilità del legale rappresentante o del concorrente può sussistere anche se il profitto illecito non è dimostrato in misura significativa in capo a lui, purché sia provata la sua consapevolezza e partecipazione, anche marginale, al fatto criminoso.
  • Le esigenze cautelari possono essere ritenute attuali e proporzionate quando l'attività illecita appare ancora in corso nonostante precedenti controlli: la prevalenza di attività lecite non esclude la necessità di misure cautelari se il reato abituale persiste.
  • In sede di impugnazione in Cassazione le censure devono essere specifiche e ben articolate: motivazioni generiche o mera reiterazione delle argomentazioni già respinte dal giudice del merito possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e somme ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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