Cassazione Penale, Sentenza n. 2782/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la conferma della sentenza di merito che le aveva dichiarate responsabili di truffa (art. 640 c.p.) e, per Casali, anche del reato di violazione dell'obbligo di soggiorno (sorveglianza speciale). Casali denunciava incompetenza territoriale, sostenendo che il reato più grave (violazione dell'obbligo di soggiorno), essendo istantaneo, si fosse consumato nel primo comune in cui entrò dopo l'allontanamento obbligato. Ferrari articolava quattro motivi: insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove (oltre ogni ragionevole dubbio), mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) e vizio nel trattamento sanzionatorio (pena non effettivamente minima).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Casali e dichiarato inammissibile il ricorso di Ferrari. In sintesi: per Ferrari il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato; i giudici hanno ritenuto adeguata e coerente la valutazione indiziaria (la carta Postepay era intestata a Ferrari, era stata sottoscritta la richiesta di attivazione con copia del documento, esistevano denunce/precedenti analoghi che la collegavano a Casali), per cui l'assenza nel processo non è stata l'unico elemento probatorio ma inserita in un quadro di riscontri. Il riconoscimento della speciale causa di esclusione della punibilità per tenuità è stato negato perché il danno, seppure non elevato, non è stato ritenuto 'irrisorio'; analogamente non è stata riconosciuta l'attenuante speciale. Quanto alla censura di Casali sulla competenza territoriale, la Corte ha ritenuto che il reato di arbitrario allontanamento sia istantaneo con consumazione prolungata e che il luogo certo di consumazione fosse Corteolona (prima località accertata in cui la stessa si trovava), dunque nel circondario del Tribunale di Pavia la competenza era corretta. Entrambe le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali; Ferrari è stata condannata anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equi 3.000 euro) per motivi di colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di truffa; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato sulla base degli elementi documentali e indiziari (attivazione Postepay, documento esibito, precedenti segnalazioni).
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Normativa richiamata quale contestazione secondaria nei confronti di Casali (collegata alla normativa antimafia/sorveglianza); applicata nel quadro delle misure di prevenzione collegate alla sorveglianza speciale.
art. 8 cod. proc. pen.
Criterio per individuare il luogo di consumazione del reato; invocato dalla difesa di Casali per dedurre incompetenza territoriale, ma la Corte lo ha valutato congiuntamente agli artt. 9 e 16, ritenendo correttamente individuato il luogo in cui è risultata la presenza certa dell'imputata.
art. 16 cod. proc. pen.
Regola sulla competenza per il reato più grave tra reati connessi; la Corte ha applicato il principio per stabilire la competenza territoriale in favore del giudice di Corteolona/Pavia quando non è possibile ricostruire in quale altro comune si sia svolto l'atto iniziale.
art. 9 cod. proc. pen.
Criteri suppletivi per determinare la competenza territoriale quando non è individuabile il luogo per taluno dei reati connessi; richiamato per spiegare la gerarchia di scelta del foro.
art. 192 cod. proc. pen.
Principi di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano violato tali criteri, avendo compiuto una valutazione logica e concatenata degli indizi.
art. 131-bis cod. pen.
Norma che prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha affermato che tale causa richiede un danno economicamente pressoché irrisorio e che nel caso non ricorrevano i presupposti per l'applicazione.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante del danno di minima entità; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha confermato che il danno non è stato qualificato come lievissimo, motivo per cui non è stata riconosciuta l'attenuante.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione che ha consentito il trattamento per iscritto del procedimento (assenza di richiesta di trattazione orale) ai sensi della disciplina emergenziale; la Corte ha proceduto per iscritto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese per la cassazione; applicata per condannare la ricorrente all'onere delle spese processuali a seguito del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La competenza territoriale per reati connessi va valutata applicando in via prioritaria l'art. 16 c.p.p. (foro del reato più grave) e, se non individuabile, i criteri suppletivi degli artt. 8 e 9: per reati istantanei con consumazione prolungata il luogo di consumazione può essere quello in cui si accerta con certezza la presenza dell'agente.
- Il reato di arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale è istantaneo ma a consumazione prolungata; pertanto, se non è possibile ricostruire il percorso, il luogo certo in cui l'agente si trova può determinare la competenza territoriale.
- L'assenza dell'imputato nel processo non costituisce di per sé prova di colpevolezza, ma può concorrere quale elemento nel quadro indiziario complessivo se vi sono altri riscontri oggettivi e coerenti.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un danno effettivamente irrisorio; la mera bassezza del danno economico non è sufficiente se il pregiudizio non è di valore pressoché nullo.
- Le censure generiche o non ancorate a specifici elementi storici o logico-probatori sono spesso dichiarate inammissibili: l'impugnazione in Cassazione richiede specificità e confutazione puntuale del ragionamento dei giudici di merito.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o irriguardoso, la parte può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
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