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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2843/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva confermato la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti di Manna Luisa per difetto di querela rispetto al reato di cui all'art. 646 c.p.; la parte civile deduceva: 1) invalidità della querela per mancata autenticazione della sottoscrizione e rilevava che una integrazione successiva avrebbe sanato il vizio; 2) mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. (abuso di qualità/autorità) perché la condotta sarebbe stata agevolata dalla qualità di amministratore della Manna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la querela originaria era priva dell'autentica della sottoscrizione e l'integrazione successiva è stata depositata dopo il termine utile di 90 giorni, quindi non poteva sanare il difetto; senza autenticazione l'istanza punitiva è inesistente e l'azione penale è improcedibile. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. si configura solo quando l'abuso di autorità derivi dal rapporto tra la qualità dell'imputato e la posizione della persona offesa (ad es. amministratore che si appropri dei beni della stessa società/soci); nel caso di specie la Manna era amministratrice di diversa società che deteneva i beni per altra valida causa (acquisto in procedura esecutiva), per cui l'aggravante non era applicabile. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. proc. pen.

    La norma sulla validità della querela è stata interpretata nel senso che la mancata autenticazione della sottoscrizione dell'atto originario determina l'invalidità della querela; una integrazione depositata oltre il termine dei 90 giorni non può sanare il vizio.

  • art. 646 cod. pen.

    Il reato contestato riguarda l'appropriazione di beni mobili; la decisione sulla procedibilità è però rimessa all'esistenza della querela valida nei termini.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    L'aggravante per abuso di qualita'/autorita' si applica solo quando l'abuso sia direttamente riconducibile al rapporto tra la qualita' dell'imputato e la posizione della persona offesa (es. appropriazione all'interno della stessa societa'). Non si applica quando l'imputato si appropria di beni di una diversa entita' che detiene la disponibilita' per altro titolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende quando il ricorso e' dichiarato inammissibile e emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; la Corte ha ritenuto sussistenti tali profili e ha comminato euro 3.000.

Massime di principio

  • Una querela deve rispettare i requisiti formali (in particolare l'autenticazione della sottoscrizione o l'identificazione certa del querelante) entro i termini previsti: integrazioni tardive non sanano il vizio se depositate oltre il termine utile (90 giorni).
  • Se la querela originaria è formalmente inesistente per difetto di autentica, l'azione penale è improcedibile anche se successivamente viene presentata documentazione che prova la paternità dell'atto, salvo che tale integrazione sia tempestiva.
  • L'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. per abuso di qualita'/autorita' richiede un nesso diretto fra la qualita' dell'imputato e la posizione della persona offesa (rapporto giuridico di fiducia/obbligo di 'facere'); non si applica quando l'imputato agisce su beni di terzi acquisiti legittimamente o riconducibili a una diversa entita'.
  • In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la parte che propone il ricorso può essere condannata alle spese e, ove emergano profili di colpa, al versamento a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è fondamentale verificare preliminarmente i profili formali e sostanziali prima di proporre appello o ricorso.

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