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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2784/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per presunta mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione trasmesso via PEC. Il ricorrente ha evidenziato la presenza, nella schermata di trasmissione allegata, dell'estensione del file ".p7m" quale prova della firma digitale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Si è ritenuto che la trasmissione via PEC fosse conforme alla disciplina emergenziale (D.L. n.137/2020 conv. L.176/2020 e provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi del 9/11/2020), e che la presenza dell'estensione ".p7m" e della ricevuta PEC attestassero la firma digitale (sistema CAdES), per cui l'affermazione di mancata sottoscrizione digitale, basata su una stampa cartacea che non mostrava la firma, era erronea.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 24, commi 4, 6-bis, 6-ter, 6-sexies, 6-quinquies

    La norma ammette il deposito e la trasmissione degli atti processuali tramite PEC durante il periodo emergenziale, disciplina specifiche modalità tecniche per formati e sottoscrizione digitale e individua cause di inammissibilita' per atti telematici privi dei requisiti (es. mancanza di firma digitale, trasmissione da PEC non registrata). La Corte ha applicato queste disposizioni ritenendo che il deposito via PEC con file .p7m rispetti i requisiti di sottoscrizione digitale.

  • Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia

    provvedimento del 9 novembre 2020

    Stabilisce che gli atti depositati via PEC devono essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata. La Corte ha rilevato che l'estensione .p7m identifica la firma digitale in formato CAdES, pertanto le modalita' tecniche previste erano rispettate.

  • Decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

    art. 7 (Registro generale degli indirizzi certificati)

    Prevede il registro degli indirizzi PEC degli avvocati/uffici; il D.L. n.137 rinvia a tale registro per individuare gli indirizzi validi per la trasmissione. La Corte ha richiamato l'importanza che la trasmissione avvenga da PEC iscritta al registro.

  • Codice di procedura penale

    art. 582 c.p.p.; art. 591 c.p.p.; art. 309 c.p.p., comma 7

    L'art. 582 c.p.p. (deposito dell'impugnazione) e l'art. 591 c.p.p. (inammissibilita' dell'impugnazione) sono richiamati per delimitare le deroghe. L'art. 24 D.L. esclude l'applicazione di alcune disposizioni tradizionali (es. possibilita' di deposito materiale prevista dall'art. 582, comma 2) e integra le cause di inammissibilita' previste dall'art. 591. L'art. 309 c.p.p. e' richiamato relativamente all'individuazione degli uffici destinatari per richieste di riesame/appello in materia cautelare.

Massime di principio

  • La trasmissione via PEC di un atto processuale, se effettuata secondo le modalita' tecniche previste (formato PDF e firma digitale o firma elettronica qualificata), e' valida ai fini del deposito emergenziale previsto dal D.L. n.137/2020 conv. L.176/2020.
  • La presenza dell'estensione ".p7m" e della ricevuta di avvenuta trasmissione PEC costituiscono prova che il documento e' stato firmato digitalmente (CAdES) e devono essere valutate come tali dal giudice, anche quando una stampa cartacea non evidenzi la firma.
  • In caso di contestazione di inammissibilita' per mancanza di firma digitale, conservare e allegare la ricevuta PEC, schermate di trasmissione e il file .p7m e' fondamentale per dimostrare la conformita' tecnica dell'invio.
  • Il giudice non dovrebbe basare la decisione sulla sola visualizzazione cartacea di un file stampato se vi sono elementi elettronici (metadati, estensione .p7m, ricevuta PEC) che attestano la firma digitale; è necessaria verifica informatica dei file.
  • Per evitare inammissibilita' occorre inviare l'atto dalla PEC risultante nel Registro generale degli indirizzi certificati e rispettare le specifiche tecniche indicate dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi.

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