Cassazione Penale, Sentenza n. 2783/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'esistenza di gravi indizi di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e aveva ritenuto sussistenti esigenze cautelari, chiedendo la revoca della misura o il suo attenuarsi. I profili principali del ricorso sono: (i) vizio di motivazione nella valutazione delle intercettazioni e in particolare nella ricostruzione del ruolo del Sepe come affiliato/pusher, sostenendo che i fatti indicano solo la qualità di acquirente/cliente stabile e non un'intraneità associativa; (ii) carenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, perché i contatti significativi si sarebbero esauriti il 9/2/2017 e l'attività intercettiva si sarebbe fermata il 3/3/2017, sicché non sussisterebbero elementi prognostici di pericolo di recidiva nel 2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che la valutazione del contenuto delle intercettazioni e l'apprezzamento del ruolo organico del Sepe nell'ambito del gruppo Giugliano sono competenza dei giudici di merito e non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, che qui non sussisteva. La Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale del riesame: plurime intercettazioni e altri reati satellite indicano un inserimento stabile del Sepe, con rifornimenti continuativi dal gruppo e aderente alla logica organizzativa (anche la condotta di acquirente stabile può integrare indice di intraneità). Quanto all'attualità delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione prognostica del Tribunale del riesame: il controllo/sequestro del 9/2/2017 non prova la definitiva cesura dei legami e il contesto oggettivo (stabilità del clan, modalità delle condotte) giustifica il giudizio di pericolo di recidiva prossimo. Il ricorso è quindi respinto e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato che la partecipazione può ricadere anche sul "cliente stabile" che approvvigiona costantemente dal sodalizio, contribuendo al vincolo durevole e all'adesione al programma criminoso.
art. 416-bis cod. pen. (menzione come aggravante art. 416 bis.1 cod. pen.)
Riferimento alla possibile aggravante di tipo mafioso; nell'istruttoria originaria era stata dedotta l'aggravante, poi esclusa dal Tribunale del riesame (la decisione di esclusione non è invece censurata con successo in Cassazione).
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame avverso provvedimenti cautelari: il Tribunale del riesame è stato adito ai sensi di questa norma.
Disciplina i presupposti e i limiti delle misure cautelari personali; la Corte ha richiamato il principio che l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata in termini prognostici, tenendo conto di elementi soggettivi e oggettivi, e non deve intendersi in modo eccessivamente restrittivo.
Norma sulle spese processuali: la condanna alle spese per il ricorrente è stata disposta ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 33139/2020; Sez. 4, n. 50570/2019 e altre)
Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019 (citazioni presenti in motivazione)
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali: (i) la valutazione delle intercettazioni e del ruolo dell'indagato è di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; (ii) la durata breve dell'osservazione non esclude l'inferenza di un vincolo associativo se emergono elementi di continuità, dimestichezza, rapporti economici sistematici; (iii) il "cliente stabile" può essere indizio di intraneità all'associazione.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni e dell'inquadramento del ruolo (pusher vs. acquirente) è di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o contrasto con principi di diritto.
- La qualifica di "mero acquirente" non esclude automaticamente la partecipazione ad un'associazione di traffico stupefacenti: un acquisto costante e sistematico può indicare un vincolo durevole e l'adesione al programma criminoso.
- La brevità del periodo di osservazione non impedisce di ritenere l'esistenza di un sistema associativo quando emergono elementi di continuità, rapporti economici stabili o modalità comunicative tipiche di un'organizzazione collaudata.
- Per valutare l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) occorre una valutazione prognostica che consideri sia elementi soggettivi (personalità, pericolosità) sia elementi oggettivi/ambientali (contesto criminale, stabilità del clan); un'interruzione delle captazioni non è di per sé prova della cessazione del rischio.
- In sede difensiva, per contrastare misure cautelari è utile documentare la cessazione oggettiva e durevole dei contatti con l'organizzazione, la marginalità del ruolo e fattori che riducano il rischio di recidiva (incensuratezza, condizioni di vita, controllo giudiziario efficace).
- La Cassazione non riesamina le prove: le strategie difensive devono mirare a dimostrare vizi di motivazione specifici, contraddizioni o carenze puntuali nell'ordinanza impugnata, non semplici reinterpretazioni alternative dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2782/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2784/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2840/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2841/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2842/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2843/2022 del 25/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →