Cassazione Penale, Sentenza n. 2840/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna per abuso edilizio, sostenendo che il Tribunale avesse errato nell'interpretare l'art. 32, d.l. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003) e le norme della l. n. 47/1985 (artt. 38 e 44). Ha dedotto che erano state presentate due istanze di condono riferite a due unità abitative ciascuna di volumetria inferiore a 750 mc., facenti parte di un unico fabbricato il cui volume complessivo (circa 2.200 mc.) non supererebbe il limite complessivo di 3.000 mc. Pertanto, a suo avviso, le domande non sarebbero elusorie e la demolizione avrebbe dovuto essere revocata in ragione della possibilità di sanatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata. Si è ritenuto che l'art. 32, comma 25, d.l. 269/2003 circoscriva l'ambito del terzo condono limitando la possibilità di sanatoria per nuove costruzioni residenziali: ciascuna richiesta non può eccedere 750 mc e, in caso di pluralità di istanze riferibili allo stesso edificio ed allo stesso soggetto legittimato, deve valutarsi l'edificio come complesso unitario in relazione al limite complessivo (3.000 mc). La Corte ha escluso la legittimità della parcellizzazione artificiosa delle istanze per eludere il limite dei 750 mc quando il manufatto è riconducibile allo stesso proprietario; inoltre ha confermato che la revoca dell'ordine di demolizione può essere disposta solo se risultano plausibili elementi che rendano prossima l'adozione di un provvedimento amministrativo di sanatoria regolare. Nel caso concreto l'edificio era di proprietà del ricorrente, le istanze erano presentate da terzi non legittimati a sanare l'intero manufatto e la volumetria complessiva eccedeva il limite applicabile per una singola sanatoria, per cui la revoca non è stata concessa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mod. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
"le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni... si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 ... che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. ... alle opere abusive ... relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi"
La norma consente la sanatoria per nuove costruzioni residenziali solo se ogni singola istanza non supera 750 mc e, se più istanze ricondotte al medesimo edificio o allo stesso soggetto legittimato sono presentate, la valutazione deve considerare l'edificio come complesso unitario; il legislatore ha fissato un tetto complessivo di 3.000 mc per evitare elusioni tramite parcellizzazione.
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (capo IV e V)
La disciplina dei precedenti condoni è richiamata per confronto: il condono del 1985 non prevedeva i limiti volumetrici presenti nel terzo condono, pertanto la giurisprudenza successiva interpreta le nuove limitazioni in senso restrittivo rispetto ai precedenti interventi di sanatoria.
legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39
La giurisprudenza ha già riconosciuto l'illegittimità della parcellizzazione artificiosa delle istanze di sanatoria (cioè la presentazione di più richieste ciascuna sotto i 750 mc) quando queste elidono il limite previsto per lo stesso soggetto e per lo stesso edificio; in presenza di più soggetti legittimati le domande separate possono essere ammissibili, ma non quando il manufatto è riconducibile a un unico centro di interessi.
Massime di principio
- Se l'edificio abusivo è riconducibile a un unico proprietario/soggetto legittimato, le istanze di condono locali non possono essere "parcellizzate" per eludere il limite dei 750 mc: il giudice considera l'edificio quale complesso unitario ai fini del limite volumetrico.
- Il terzo condono (art. 32 d.l. 269/2003) ammette nuove costruzioni residenziali in sanatoria solo se ogni singola istanza non supera 750 mc e la costruzione complessiva non supera 3.000 mc; il regime è più restrittivo rispetto ai condoni precedenti.
- La revoca dell'ordine di demolizione è possibile solo se emergono atti amministrativi validi che sanano l'abuso o attribuiscono diversa destinazione, e il giudice dell'esecuzione deve accertare la plausibilità e prossimità di un provvedimento amministrativo di accoglimento (non basta la mera presentazione di istanze).
- La destinazione d'uso è rilevante: per la previsione sulle "nuove costruzioni residenziali" la destinazione residenziale è requisito necessario, pertanto opere destinate a deposito possono non rientrare nel perimetro della sanatoria prevista per i nuovi edifici residenziali.
- Quando più soggetti legittimati (non riconducibili ad unico centro di interessi) presentano domande distinte per singole unità autonome, le istanze possono essere valutate separatamente; viceversa, domande riconducibili allo stesso autore/ proprietario sono considerate unitariamente.
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