Cassazione Penale, Sentenza n. 35828/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato (fatto del 13/11/2023). Chiedeva la revoca della custodia o la sostituzione con divieto di dimora o, in subordine, con gli arresti domiciliari da scontare in Belgio. Denuncia contraddittorietà e carenza motivazionale in ordine alla mancanza di novità valutate dal Tribunale e contesta la esclusione della possibilità di applicare gli arresti domiciliari all'estero, invocando interpretazioni della normativa europea e alcune pronunce di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato limitatamente alla valutazione sulla adeguatezza della sola misura detentiva e alla carenza motivazionale del Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione e all'assenza di un concreto esame dell'idoneità di misure non custodiali (anche in Belgio). Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Trieste. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Cassazione ha richiamato i principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari e il carattere relativo della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti richiamati dal d.lgs. 286/1998.
Norme richiamate
Norma richiamata in merito alla competenza del Tribunale del riesame nell'ambito dell'appello cautelare; utilizzata per descrivere l'atto impugnato dal ricorrente.
Richiamata come norma procedurale relativa all'istanza cautelare proposta dalla difesa; il Tribunale ha valutato la presunta mancanza di novità rispetto a istanze precedenti.
art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
La Corte segnala la 'doppia presunzione' di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per reati previsti dal decreto immigrazione: tale presunzione è relativa e può essere superata da elementi concreti che dimostrino la non necessità della custodia.
Citato in relazione al campo di applicazione delle misure cautelari all'estero; il Tribunale aveva ritenuto che gli arresti domiciliari non rientrassero nell'ambito applicativo del decreto, questione che la ricorrente ha contestato.
Decisione Quadro 2009/829/GAI, art. 8.1.c
Rilevata dalla ricorrente per sostenere che la nozione di misure comportanti l'obbligo di rimanere in un luogo determinato può comprendere gli arresti domiciliari con autorizzazioni; la Corte ha però assorbito tale questione nel rimando per nuovo esame.
Ricordati come parametri che il giudice deve utilizzare per la valutazione globale e individualizzata delle esigenze cautelari (elementi oggettivi e soggettivi, principio di adeguatezza e gradualità).
Norma richiamata rispetto ai motivi di doglianza sulla competenza/violazione di legge sollevata dalla difesa circa l'interpretazione dell'applicabilità di misure all'estero.
art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter
Norma procedurale richiamata dall'ordine di adempimento a carico della cancelleria dopo l'annullamento e il rinvio.
Richiamato per individuare la competenza del giudice al quale rinviare il nuovo esame (Tribunale di Trieste).
Giurisprudenza citata (Cass. 37739/2021, Cass. 8864/2022, Cass. sez. 6 n. 2764/2023, Corte Cost. n.265/2010, Sez. U. n.16085/2011)
Pronunce richiamate sia dalla difesa sia nel testo della decisione per sostenere orientamenti diversi sull'applicabilità delle misure cautelari all'estero e sui principi di motivazione, gradualità e divieto di automatismi nella misura cautelare.
Massime di principio
- La custodia cautelare in carcere è una misura residuale: il giudice deve motivare specificamente perché misure meno afflittive risultino inadequate rispetto alle esigenze cautelari concrete.
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per determinati reati (doppia presunzione) è relativa e può essere superata da elementi concreti che dimostrino la possibilità di misure alternative.
- Il giudice del merito deve compiere una valutazione globale, individualizzata e motivata (artt. 274 e 275 c.p.p.), tenendo conto di elementi oggettivi e soggettivi, come tempo trascorso, condizioni di salute, stato di famiglia e assenza di precedenti.
- In presenza di richieste di applicazione di misure cautelari in altro Stato, il tribunale deve esaminare concretamente l'idoneità di misure non custodiali nel Paese estero e non limitarsi a considerazioni astratte o alla sola gravità del reato.
- Carente e generica motivazione in ordine all'adeguatezza della misura custodiale può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame.
- Nelle questioni interpretative di norme europee relative alle misure cautelari transfrontaliere, può emergere contrasto giurisprudenziale: la questione può richiedere un'analisi specifica e, se necessario, un rinvio alla Corte di Giustizia UE per interpretazione preliminare.
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