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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08651/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela fallimentare aveva agito contro gli ex sindaci della società fallita, insieme agli amministratori, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da asserite condotte omissive e commissive nella gestione societaria, invocando l'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. in combinato con gli artt. 2393 e 2394 c.c. Il ricorrente, quale componente del collegio sindacale nel periodo 2 novembre 2005-27 agosto 2007, aveva eccepito sin dal primo grado la prescrizione quinquennale dell'azione, sostenendo che il dies a quo non dovesse coincidere con la dichiarazione di fallimento ma con un momento anteriore, già in cui si sarebbe manifestata e resa percepibile ai creditori l'insufficienza patrimoniale della società, anche per effetto del deterioramento dei rapporti con il principale creditore. In appello incidentale aveva contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, deducendo che il rapporto con tale creditore avrebbe reso evidente ai terzi la crisi irreversibile della società e che, comunque, le condotte anteriori al quinquennio dovevano ritenersi prescritte. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge degli artt. 2394, 2407, 2697, 2935, 2942 c.c. e dell'art. 146 l.fall., insistendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non provata l'anticipata percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale e nel considerare la prescrizione decorrente dalla declaratoria di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto, in particolare della conoscibilità dello stato di squilibrio patrimoniale della società, attività preclusa in sede di legittimità; dall'altro che la decisione impugnata era conforme ai principi consolidati secondo cui l'azione ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dalla oggettiva percepibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori, con presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento e onere a carico dell'amministratore o del sindaco di provare una data anteriore. Nel caso concreto il ricorrente non aveva fornito prova contraria idonea. È stata quindi confermata la condanna alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146 l.fall.

    il curatore può esercitare cumulativamente l'azione sociale e quella dei creditori nei confronti di amministratori e sindaci

  • art. 2393 c.c.

    richiamato come base dell'azione di responsabilità sociale

  • art. 2394 c.c.

    l'azione dei creditori sociali si prescrive in cinque anni dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è oggettivamente percepibile dai creditori

  • art. 2407 c.c.

    norma richiamata quale fonte della responsabilità dei sindaci

  • art. 2697 c.c.

    la prova della diversa decorrenza della prescrizione e della percepibilità anticipata dello stato di incapienza grava sulla parte che la deduce in senso contrario alla presunzione

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, criterio applicato alla percepibilità dell'insufficienza patrimoniale

  • art. 2942 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta dalla decisione un'applicazione specifica

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo è stato formalmente proposto per violazione di legge, ma in concreto mirava a un riesame del fatto

  • art. 360bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre argomenti per superare un orientamento di legittimità consolidato

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    i profili di merito sulla percepibilità della crisi sono sindacabili solo nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    accertati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'azione di responsabilità dei creditori sociali, anche quando esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l.fall., si prescrive in cinque anni dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società diviene oggettivamente percepibile dai creditori, e non dal momento della mera conoscenza soggettiva o dello stato di insolvenza in senso fallimentare.
  • In mancanza di prova contraria, opera una presunzione iuris tantum di coincidenza tra la decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento; spetta alla parte convenuta dimostrare, con fatti sintomatici di assoluta evidenza, che l'insufficienza patrimoniale era già percepibile in epoca anteriore.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere, sotto la veste della violazione di legge, una rivalutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di fatto poste a base della valutazione sulla decorrenza della prescrizione.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte in modo conforme a orientamenti consolidati, senza offrire argomenti idonei a superare il precedente di legittimità, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriSindaci e revisoriLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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