Cassazione Penale, Sentenza n. 45524/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca disposta in sentenza ex art. 444 c.p.p. a seguito di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva la mancanza di motivazione e l'assenza del nesso strumentale/di pertinenzialità tra il denaro e il telefono sequestrati e l'attività delittuosa contestata, poiché non risultava provata la vendita della droga né un collegamento diretto delle somme e del cellulare con un profitto o prezzo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e fondato il motivo. Ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro e del telefono cellulare, disponendo il rinvio al giudice di merito per un supplemento di motivazione. La Corte ha chiarito che la confisca del cosiddetto "provento" richiede la prova della derivazione immediata e diretta dal reato (pertinenzialità/affinità stretta) e che, nel caso concreto, la mera detenzione di stupefacente senza prova di cessioni non giustifica l'assunto che le somme rinvenute costituiscano profitto o prezzo del reato; analogamente manca motivazione riguardo al telefono. Rimangono impregiudicati gli altri esiti del giudizio, salvo la parte annullata.
Norme richiamate
Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ammette il controllo di legittimità sulla confisca disposta in tale sede quando riguarda un'ipotesi di illegittimità della misura di sicurezza o un profilo di violazione di legge
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la sentenza impugnata applicava la pena sulla base di questa fattispecie, ma la confisca degli strumenti o dei profitti richiede prova del nesso con l'attività di spaccio
Disciplina della confisca: la Corte richiama le tipologie di beni confiscabili (cose funzionali, intrinsecamente illecite, prezzo/prodotto/profitto) e precisa che la confisca per profitto/espropriazione richiede pertinenzialità e correlazione diretta tra il vantaggio patrimoniale e il reato
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta dalla legge n. 103/2017 relativa agli effetti delle pronunce di patteggiamento; la Corte osserva che, nonostante tale disciplina, la mancanza di motivazione sulla confisca può essere sindacata in cassazione se si tratta di illegittimità della misura
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata quale fonte della modifica procedurale (introduzione dell'art. 448, comma 2-bis); la Corte ne tiene conto ma conferma la rilevanza costituzionale del controllo di legge sulle misure di sicurezza e confisca
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamato per motivare la rilevanza costituzionale del sindacato in cassazione su aspetti che configurano 'illegalità della misura di sicurezza', ossia violazioni di legge nella decisione
Massime di principio
- La confisca di denaro o di altri beni come "profitto" del reato richiede prova della derivazione immediata e diretta dall'attività criminosa: non è sufficiente la mera disponibilità di somme trovate in capo all'imputato.
- Per qualificare un bene come "prezzo" del reato occorre che esso rappresenti la remunerazione o compenso specifico per un'azione illecita (es. pagamento per trasporto o custodia della droga), fatto che deve emergere dalla motivazione.
- Nel caso di detenzione di stupefacenti senza prova di cessioni, il denaro rinvenuto non può automaticamente essere considerato profitto e deve essere comprovato il nesso causale con lo spaccio.
- Anche il sequestro/ confisca di strumenti quali il telefono richiede motivazione specifica che colleghi l'uso o il contenuto del mezzo all'attività delittuosa; l'accertamento indiziario generico non basta.
- La decisione di confisca emessa nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) è sindacabile in cassazione quando sussistono profili di illegittimità o mancanza di motivazione rilevanti ai sensi della Costituzione.
- In situazioni analoghe il giudice di merito, se intende disporre la confisca, deve articolare nella motivazione il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato o indicare elementi specifici che giustifichino l'assimilazione a prezzo/profitto/prodotto del reato.
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