Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45524/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca disposta in sentenza ex art. 444 c.p.p. a seguito di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva la mancanza di motivazione e l'assenza del nesso strumentale/di pertinenzialità tra il denaro e il telefono sequestrati e l'attività delittuosa contestata, poiché non risultava provata la vendita della droga né un collegamento diretto delle somme e del cellulare con un profitto o prezzo del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e fondato il motivo. Ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro e del telefono cellulare, disponendo il rinvio al giudice di merito per un supplemento di motivazione. La Corte ha chiarito che la confisca del cosiddetto "provento" richiede la prova della derivazione immediata e diretta dal reato (pertinenzialità/affinità stretta) e che, nel caso concreto, la mera detenzione di stupefacente senza prova di cessioni non giustifica l'assunto che le somme rinvenute costituiscano profitto o prezzo del reato; analogamente manca motivazione riguardo al telefono. Rimangono impregiudicati gli altri esiti del giudizio, salvo la parte annullata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ammette il controllo di legittimità sulla confisca disposta in tale sede quando riguarda un'ipotesi di illegittimità della misura di sicurezza o un profilo di violazione di legge

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la sentenza impugnata applicava la pena sulla base di questa fattispecie, ma la confisca degli strumenti o dei profitti richiede prova del nesso con l'attività di spaccio

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina della confisca: la Corte richiama le tipologie di beni confiscabili (cose funzionali, intrinsecamente illecite, prezzo/prodotto/profitto) e precisa che la confisca per profitto/espropriazione richiede pertinenzialità e correlazione diretta tra il vantaggio patrimoniale e il reato

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla legge n. 103/2017 relativa agli effetti delle pronunce di patteggiamento; la Corte osserva che, nonostante tale disciplina, la mancanza di motivazione sulla confisca può essere sindacata in cassazione se si tratta di illegittimità della misura

  • art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata quale fonte della modifica procedurale (introduzione dell'art. 448, comma 2-bis); la Corte ne tiene conto ma conferma la rilevanza costituzionale del controllo di legge sulle misure di sicurezza e confisca

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato per motivare la rilevanza costituzionale del sindacato in cassazione su aspetti che configurano 'illegalità della misura di sicurezza', ossia violazioni di legge nella decisione

Massime di principio

  • La confisca di denaro o di altri beni come "profitto" del reato richiede prova della derivazione immediata e diretta dall'attività criminosa: non è sufficiente la mera disponibilità di somme trovate in capo all'imputato.
  • Per qualificare un bene come "prezzo" del reato occorre che esso rappresenti la remunerazione o compenso specifico per un'azione illecita (es. pagamento per trasporto o custodia della droga), fatto che deve emergere dalla motivazione.
  • Nel caso di detenzione di stupefacenti senza prova di cessioni, il denaro rinvenuto non può automaticamente essere considerato profitto e deve essere comprovato il nesso causale con lo spaccio.
  • Anche il sequestro/ confisca di strumenti quali il telefono richiede motivazione specifica che colleghi l'uso o il contenuto del mezzo all'attività delittuosa; l'accertamento indiziario generico non basta.
  • La decisione di confisca emessa nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) è sindacabile in cassazione quando sussistono profili di illegittimità o mancanza di motivazione rilevanti ai sensi della Costituzione.
  • In situazioni analoghe il giudice di merito, se intende disporre la confisca, deve articolare nella motivazione il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato o indicare elementi specifici che giustifichino l'assimilazione a prezzo/profitto/prodotto del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.