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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45428/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 19/1/2022 nella parte in cui, pur avendo dichiarato la responsabilità e pronunciato la condanna, il Tribunale ha omesso di disporre la confisca del profitto del reato (diretta o, in caso di incapienza, per equivalente). L'omissione è stata denunciata come violazione dell'art. 1, comma 143, L. 24/12/2007 n. 244 e dell'art. 322-ter c.p.p., posto che la normativa vigente (in particolare l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) rende obbligatoria la confisca in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati previsti dal decreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca, disponendo il rinvio al Tribunale di Pordenone per un nuovo giudizio esclusivamente su tale profilo. La Corte ha precisato che la confisca è obbligatoria per i reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 e che il giudice deve preliminarmente verificare se sia possibile procedere alla confisca diretta; soltanto se risulti impossibile per la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o prezzo del reato, si procede alla confisca per equivalente. La statuizione sulla condanna e sulla pena, compresa la riduzione per il rito abbreviato, è rimasta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    Richiamata dal ricorrente come presidio che contribuisce a rendere obbligatoria la confisca; la Corte ha ritenuto fondata la censura sull'omessa confisca alla stregua della normativa speciale richiamata.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Citato nel motivo di ricorso come norma connessa alla disciplina dei provvedimenti patrimoniali; la Corte, pur non approfondendo autonomamente questa norma nel corpo del provvedimento, ha accolto il rilievo relativo all'omessa statuizione sulla confisca in combinato con la normativa speciale (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000).

  • art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (comma 1). La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta (comma 2).

    La Corte interpreta la norma come di carattere obbligatorio: laddove vi sia condanna o patteggiamento per i delitti di cui al d.lgs. n. 74/2000, il giudice deve ordinare la confisca; l'unica valutazione rimessa al giudice è la verifica della sussistenza nella disponibilità del reo dei beni da confiscare in via diretta, e, in caso di impossibilità materiale, la confisca per equivalente.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato nella formulazione dell'art. 12-bis: la confisca obbligatoria trova applicazione anche quando la pena è applicata su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte conferma che l'obbligo di confisca permane anche in detto rito speciale.

Massime di principio

  • Per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 la confisca del profitto o del prezzo del reato è obbligatoria in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudice non ha discrezionalità nel disporla.
  • Il giudice deve preliminarmente accertare se è possibile procedere alla confisca diretta dei beni costituenti profitto o prezzo del reato; solo se è impossibile per la materiale mancanza nella disponibilità del reo si procede alla confisca per equivalente.
  • L'omessa statuizione sulla confisca, quando la legge la prevede in termini obbligatori, costituisce motivo di annullamento parziale della sentenza con rinvio al giudice di merito per la statuizione mancante.
  • L'obbligo di confisca si applica anche nel rito abbreviato o nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.), salvo le limitate eccezioni previste dalla norma (es. beni appartenenti a persona terza, o parti già impegnate a essere versate all'erario).
  • Non è necessario che sia stata previamente adottata una misura cautelare reale per poter disporre la confisca: la disposizione ha carattere sostanziale e impone l'accertamento e la conseguente statuizione patrimoniale anche in sede di decisione di condanna.
  • In sede di revisione del provvedimento la magistratura di merito dovrà documentare la verifica sulla disponibilità dei beni e, se del caso, motivare l'impossibilità della confisca diretta prima di procedere alla confisca per equivalente.

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