Cassazione Penale, Sentenza n. 45426/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 e aveva revocato la confisca per equivalente confermando la confisca diretta. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) domanda di assorbimento con richiesta di assoluzione per carenza di dolo invece che dichiarazione di prescrizione; (2) censura per omessa revoca della confisca diretta in caso di prescrizione, sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto travolgere anche la confisca diretta; (3) censura di illegittima retroattività della confisca diretta invocando che il fatto è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e quindi non poteva applicarsi retroattivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e ricostruzione fattuale non sindacabile in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto sussistente il dolo, avendo l'imputato privilegiato il pagamento di fornitori e stipendi rispetto all'accantonamento per obblighi tributari. I secondi due motivi sono manifestamente infondati: la Corte ha confermato che la confisca diretta trova legittimazione nell'art. 322-ter cod. pen. per il richiamo operato dall'art. 1, comma 143, L. n. 244/2007, e non dall'art. 12-bis; la confisca per equivalente è stata revocata perché il fatto è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha natura afflittiva e non può essere applicata retroattivamente, mentre la confisca diretta, non avendo carattere afflittivo, può essere mantenuta anche per fatti anteriori ove sussistano accertamenti di responsabilità e qualificazione del bene invariati nei gradi successivi (richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite Lucci). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per censurare violazioni di legge o vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici/fattuali e quindi inammissibili ai sensi di tale articolo.
art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Fattispecie di reato tributario contestata (omissione di versamento); la Corte ha ritenuto sussistente il dolo in relazione alla scelta consapevole di privilegiare altri pagamenti rispetto agli obblighi tributari.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Disposizione sulla confisca nei reati tributari introdotta successivamente; il ricorrente aveva invocato l'irretroattività, ma la Corte ha evidenziato che la legittimazione della confisca diretta nel caso concreto deriva dal richiamo all'art. 322-ter cod. pen., non dall'art. 12-bis.
art. 322-ter cod. pen.
Disposizione che prevede la confisca del prezzo o del profitto del reato; nel caso di specie è la norma dalla quale la confisca diretta trae legittimità per i reati tributari tramite il rinvio contenuto nella L. n. 244/2007.
art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244
"nei casi di cui agli articoli ... 10-bis ... si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"
Rinvio normativo che applica, per i reati tributari elencati (tra cui l'art. 10-bis), le disposizioni dell'art. 322-ter cod. pen., legittimando la confisca diretta anche prima dell'introduzione dell'art. 12-bis.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la decisione sull'impugnazione ai soli effetti della confisca quando il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha osservato che l'art. 578-bis ha natura afflittiva e non può essere applicato retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore per la confisca per equivalente, mentre la confisca diretta può essere mantenuta.
art. 240 cod. pen.
Norma generale sulla confisca; menzionata per distinguere la specificità della confisca prevista dall'art. 322-ter e per chiarire che alcune pronunce citate dal ricorrente si riferivano ad altre fattispecie di confisca.
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite: quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione il giudice può comunque disporre la confisca diretta purché sia intervenuta una precedente pronuncia di condanna e gli accertamenti su reato, responsabilità e qualificazione del bene restino invariati nei successivi gradi di giudizio; principio applicato nel caso in esame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione; applicata per disporre la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
art. 25 Cost.
Principio costituzionale di non retroattività in malam partem delle norme penali; invocato per affermare il divieto di applicare retroattivamente disposizioni afflittive come l'art. 578-bis.
Massime di principio
- Le censure di natura puramente fattuale o che richiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili in sede di cassazione; il ricorso deve contestare profili di diritto ben individuati.
- La confisca diretta del prezzo o profitto del reato nei reati tributari può trovare legittimazione nell'art. 322-ter cod. pen. tramite il rinvio normativo (L. n. 244/2007) e, se non ha natura afflittiva, può essere mantenuta anche per fatti anteriori all'introduzione di norme successive quando gli accertamenti di responsabilità e la qualificazione del bene siano rimasti invariati nei gradi successivi.
- La confisca per equivalente, se disciplinata da disposizioni di natura afflittiva introdotte successivamente (es. art. 578-bis cod. proc. pen.), non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore di tali norme.
- Se in sede di merito è stato accertato che l'imputato ha consapevolmente privilegiato altri pagamenti rispetto agli obblighi tributari, questo comportamento integra l'elemento soggettivo (dolo) del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000.
- Perché la confisca diretta sia mantenuta dopo declaratoria di prescrizione occorre che vi sia stata una precedente pronuncia che abbia accertato, in modo non travisato nei gradi successivi, la responsabilità penale e la natura del bene come prezzo o profitto del reato.
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