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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45427/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Francamente impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento di imposte, esercizio 2012), deducendo: 1) erronea applicazione e omessa motivazione rispetto all'art. 45 cod. pen. (forza maggiore), perché la grave crisi finanziaria della società "Blue Panorama Airlines s.p.a." - dovuta a riduzione voli per l'Egitto, attentati terroristici, rotture motori, ritardi consegna aeromobili, aumento concorrenza low cost ecc. - avrebbe reso oggettivamente impossibile adempiere ai versamenti tributari; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 27 Cost. e 42 cod. pen. rispetto al profilo soggettivo, poiché la sentenza avrebbe omesso di valutare compiutamente la situazione societaria e quindi non avrebbe escluso l'assenza del dolo; 3) la pena sarebbe eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente chiedeva, di fatto, una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e ha confermato la motivazione della Corte di appello: gli eventi richiamati non furono considerati imponderabili e imprevedibili in senso tale da integrare la forza maggiore ex art. 45 c.p.; la crisi era protratta su più annualità, non vi furono apporti di capitale né misure di ristrutturazione efficaci, e mancava prova di impossibilità assoluta di versamento. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la pena alla luce dell'entità dell'IVA non versata (circa 7,6 milioni di euro) e della personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che disciplina il delitto contestato (omesso versamento di tributi/IVA). La Corte l'ha applicata ritenendo integrata la fattispecie per la condotta omissiva volontaria del ricorrente, non ostata la crisi societaria.

  • art. 45 cod. pen.

    Riferita alla causa di esclusione della responsabilità per forza maggiore; la Corte ha interpretato restrittivamente l'art. 45, ritenendo che gli eventi denunciati non fossero, di per sé, imponderabili e tali da escludere l'obbligo di pagamento.

  • art. 27, comma 1 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al principio di responsabilità personale; la Corte ha comunque ritenuto che il profilo soggettivo del reato (dolo/condotta scelta imprenditoriale) fosse provato e adeguatamente motivato.

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato in relazione al profilo soggettivo (dolo/colpa); la Corte ha ritenuto che, alla luce delle scelte gestionali e dell'assenza di misure correttive, non risultasse escluso il dolo.

  • art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma menzionata in relazione a precedenti violazioni (anno 2011) che hanno inciso sulla valutazione della personalità e sulla determinazione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso: attribuisce l'onere delle spese e la possibilità di comminare somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di colpa grave nella determinazione del motivo di inammissibilità, non si esclude comunque l'applicazione dell'onere di pagamento con equità; la Corte ne ha verificato i presupposti e applicato la sanzione accessoria.

Massime di principio

  • La causa di forza maggiore ex art. 45 c.p. è interpretata in modo restrittivo: eventi avversi non sono automaticamente esimenti se prevedibili o gestibili con misure aziendali ragionevoli.
  • Una crisi economica protratta nel tempo e gestita senza apporti di capitale o piani di ristrutturazione concreti difficilmente esclude la responsabilità penale per omessi versamenti; occorre documentare l'impossibilità assoluta e non meramente difficoltà temporanea.
  • In sede di legittimità la Corte non procede a una rivalutazione del merito: i motivi di ricorso devono evidenziare vizi di diritto o carenze logico-argomentative della decisione, non chiedere una diversa valutazione delle prove.
  • Per contestare il profilo soggettivo (assenza di dolo) è necessario dimostrare elementi concreti e non deduzioni generiche: la scelta imprenditoriale di non adottare misure-idonee può essere valutata come volontarietà dell'omissione.
  • La misura della pena viene valutata anche in relazione all'entità del danno (imposte non versate) e alla personalità dell'imputato (recidive o condotte analoghe pregresse), e la Corte di merito dispone motivazioni specifiche sul punto.

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