Cassazione Penale, Sentenza n. 37141/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (durata un anno, senza obbligo di soggiorno). Il ricorrente censura: a) difetto di accertamento sul fatto che i delitti avessero effettivamente prodotto redditi e sulla sproporzione tra beni posseduti e redditi dichiarati; b) mancata valutazione favorevole del lavoro dipendente svolto presso l'azienda del figlio; c) eccessiva rilevanza attribuita a precedenti anche non gravi; d) contestazione della ricostruzione secondo cui l'arresto domiciliare non avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività di spaccio; e) vizi di motivazione e prescrizioni ritenute limitative di diritti costituzionali (es. obbligo di osservare le leggi penali in modo generico, divieto di associarsi a soggetti condannati, limiti alla partecipazione a riunioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero, nella sostanza, mere censure sulla motivazione del provvedimento e che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011). Ha altresì considerato il terzo motivo generico e confuso, in parte non pertinente. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità sociale da parte dei giudici di merito, che hanno dato rilievo a molteplici reati, anche con sentenze irrevocabili, nonché alla modestia dei redditi dichiarati e all'incongruenza della documentazione prodotta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lettera b)
Definisce la nozione di "pericolosità sociale" e giustifica l'applicazione della sorveglianza speciale quando il soggetto vive abitualmente del provento di delitti; i giudici di merito hanno fatto leva su questa previsione per qualificare la pericolosità dell'imputato.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10
Stabilisce le regole procedurali sulle misure di prevenzione e limita l'impugnazione in Cassazione ai soli vizi di legge (comma 3). La Corte ha richiamato tale limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso quando esso investe in realtà la valutazione di merito/motivazione.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 6
Norme sulle misure di prevenzione e sui presupposti per la loro applicazione; evocato dal ricorrente nel contestare la legittimità delle prescrizioni, ma la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (richiamata)
Precedente disciplina sulle misure di prevenzione, richiamata per spiegare la limitazione del sindacato di legittimità sulle motivazioni degli atti di prevenzione.
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2 (richiamata)
Richiamata per collegare la normativa storica alla disciplina attuale delle misure di prevenzione e ai limiti del ricorso per cassazione nelle materie di prevenzione.
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha chiarito che, nelle misure di prevenzione, non è consentito un sindacato esteso della motivazione di merito e che la censura ai sensi di questa lettera è in sostanza esclusa se riguarda valutazioni di fatto.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la misura della sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili, applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma penale in materia di sostanze stupefacenti (reato contestato e oggetto di patteggiamento): utilizzata come elemento fattuale significativo nella ricostruzione della pericolosità, anche se il ricorrente ha sollevato contestazioni sulla responsabilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la Corte di Cassazione sindaca limitatamente la violazione di legge: non è ammesso un controllo esteso sulla valutazione della motivazione di merito se non per vizio formale di motivazione inesistente o meramente apparente.
- Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione occorre produrre censure di diritto precise e circostanziate; generiche contestazioni della motivazione o deduzioni non documentate sono inammissibili.
- La prova che il soggetto "viva del provento di delitti" richiede elementi concreti (sentenze irrevocabili, congruità dei redditi, verifiche documentali); semplici dichiarazioni di lavoro leciti non verificati hanno scarso rilievo.
- Se si contesta che presunte condotte post-restrittive non si siano verificate, è necessario fornire prove precise (es. documentazione, certificazioni) e non meri asserti; altrimenti il giudice di merito può ritenere generiche tali affermazioni.
- Le prescrizioni imposte con le misure di prevenzione devono essere motivate ma il loro contenuto viene valutato in chiave proporzionalità dai giudici di merito; le censure su presunte eccessive limitazioni dei diritti costituzionali devono essere formulate in termini giuridici chiari per essere vagliate in Cassazione.
- Ricorsi vaghi, confusi o che fanno riferimento a elementi non pertinenti al provvedimento impugnato saranno dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
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