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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37135/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che confermava la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva nella cessione del ramo d'azienda "Oro Rosso" a società riconducibile ai familiari, lamentando: 1) vizio di motivazione e violazione del criterio del "oltre ogni ragionevole dubbio" per avere ritenuto inattendibile la consulenza tecnica di parte sulla congruità del prezzo di cessione; 2) errata valutazione della rilevanza del contratto di affitto in corso e della sua durata ai fini della stima del valore dell'azienda, con richiamo all'art. 216 legge fall.; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante dell'esiguità del danno ex art. 219 legge fall., sostenendo che il danno sarebbe stato di € 8.737 e comunque di modesta entità; 4) omissione del beneficio della sospensione condizionale della pena per Bonanni a causa di un precedente contravvenzionale, con riferimento agli artt. 163 e 164 c.p. e all'art. 460 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili i motivi 1, 2 e 4 per essere diretti in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità o perché generici. Sul punto 1 e 2 la Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d'appello: il prezzo di € 20.000 era incongruo e non versato, l'azienda era oggetto di un contratto di affitto con canoni elevati (canone mensile € 9.000) e la cessionaria era stata costituita pochi giorni prima, collegata agli imputati; la consulenza di parte era viziata per aver dato rilievo a poste debitorie non provate e per non avere tenuto conto dell'art. 2560 c.c.; la perizia non era necessaria dato che l'incongruità era palese. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: ai fini dell'art. 219 legge fall. il danno si valuta sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non in rapporto percentuale al passivo; le deduzioni dei ricorrenti non dimostravano la particolare tenuità richieste anche ai fini dell'art. 131-bis c.p. Infine la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 533 c.p.p.

    Criterio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio richiamato ma la Cassazione osserva che tale parametro è di rilievo in sede di merito e non può trasformarsi in sindacato in sede di legittimità se non sussistono vizi logici manifesti

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato per evidenziare che la cessione dell'azienda non libera la cedente dai debiti verso i creditori senza il loro consenso, quindi talune poste dedotte dal consulente di parte risultano irrilevanti

  • art. 216 legge fall.

    Invocato dai ricorrenti in ordine alla valutazione dell'azienda ceduta; la Cassazione conferma che la Corte di merito ha correttamente considerato il contratto di fitto e gli incassi effettivamente percepiti

  • art. 219 legge fall.

    Riguarda l'attenuante per esiguità del danno: la Corte ricorda che il danno si misura sul valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e non in proporzione al passivo, perciò l'attenuante non è riconosciuta

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato genericamente dai ricorrenti per chiedere la non punibilità per particolare tenuità; la Cassazione rileva che la richiesta è generica e non supportata da elementi che qualifichino il fatto come di particolare tenuità

  • art. 163 e 164 c.p.

    Norme sulla sospensione condizionale della pena: i ricorrenti lamentano l'esclusione del beneficio per Bonanni per precedente condanna; la Corte ritiene il motivo generico e privo di indicazioni specifiche atte a far rivedere la valutazione sulla recidiva

  • art. 460 c.p.p.

    Riferito dai ricorrenti in ordine all'estinzione del precedente penale formato con decreto penale; la Cassazione non ritiene l'eccezione sufficientemente specifica per riformare la decisione sulla sospensione

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)

    Richiamato per spiegare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; Cassazione sottolinea che il giudice di legittimità non può rivalutare libere scelte di merito se non sussistono vizi di legge indicati da tale norma

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sui compensi e spese processuali: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in cassazione

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione delle prove o della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, salvo che emergano vizi logici, travisamento della prova o violazioni di legge espressamente dedotte ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Il richiamo al criterio del "oltre ogni ragionevole dubbio" è principio di merito: non può essere usato in Cassazione per imporre una nuova valutazione se non sussistono specifici vizi di motivazione rilevabili in diritto.
  • La perizia è strumento discrezionale del giudice: è omissibile se la prova documentale e le circostanze del caso rendono già evidente la fondatezza dell'accertamento (es. palese incongruità del prezzo e mancato versamento).
  • Ai fini dell'attenuante per esiguità del danno (legge fall.), il parametro correttamente applicabile è il valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non la proporzione rispetto al passivo complessivo.
  • La deduzione di elementi probatori fondati su poste debitorie non dimostrate o su effetti di cessione che non operano senza il consenso dei creditori (art. 2560 c.c.) rischia di essere ritenuta inidonea se non comprovata documentualmente.
  • La presenza di elementi indiziari di fraudolenza (prezzo incongruo, cessionaria costituita poco prima, soggetti collegati agli imputati, mancato pagamento del corrispettivo, incassi sottratti alla massa) giustifica il rigetto delle tesi difensive in assenza di prova contraria solida.
  • I benefici penali legati alla sospensione condizionale della pena possono essere esclusi sulla base di valutazioni sul pericolo di recidiva o precedenti penali; eventuali eccezioni devono essere dedotte in modo preciso e documentato.

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