Cassazione Penale, Sentenza n. 36956/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione limitata al capo e) dell'imputazione: la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per la ritenuta legittimazione del PASCALE a proporre querela. In particolare si è censurata la carenza probatoria circa l'esistenza di un potere diretto del capo cantiere sulle cose (possessione/detenzione qualificata) e la mancanza di prova documentale della qualifica soggettiva dichiarata del querelante (capo cantiere della SARIM).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il PASCALE, nella qualità dichiarata di capo cantiere per la SARIM nella zona di Castellabate, era legittimato a proporre querela in quanto titolare di una detenzione qualificata sul bene. La Corte ha precisato che il possesso rilevante in sede penale è più ampio rispetto alla nozione civilistica e comprende la detenzione a qualsiasi titolo, anche senza poteri di rappresentanza del proprietario, nonché forme di possesso a distanza o virtuale, purché vi sia la possibilità di esercitare effettivo signoreggiamento sulla cosa. La doglianza difensiva sulla mancata documentazione della qualifica è stata ritenuta aspecifica, atteso che non è stata contestata la relazione materiale del querelante con il luogo né le circostanze emerse dalla denuncia. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; richiamata come titolo di reato per la riqualificazione della condotta nel capo e) dopo l'annullamento della precedente qualificazione come furto in abitazione
art. 624-bis cod. pen.
Norma sul furto in abitazione: la Corte d'appello aveva originariamente qualificato alcuni fatti come furto in abitazione; la Corte di cassazione ha però annullato e rinviato parte della valutazione in ordine alla qualificazione, richiedendo verifica sulla sussistenza della vita privata nel luogo
art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
Aggravanti applicate al reato riqualificato (es. uso di strumenti, scalata ecc. a seconda del contenuto degli nn.) e confermate in parte dalla Corte territoriale
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale menzionata fra le censure antecedenti; la Corte di cassazione aveva ritenuto alcune censure assorbite rispetto alla questione di merito affrontata nel rinvio
Giurisprudenza (Sez. U., n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu; Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, P.)
La giurisprudenza è richiamata per affermare che il possesso rilevante in sede penale è una relazione di fatto ampia (comprende detenzione a qualsiasi titolo, anche senza titolo civilistico o rappresentanza), e che il detentore è persona offesa e titolare del diritto di querela; ne consegue che non è necessario che il detentore abbia poteri di rappresentanza del proprietario
Massime di principio
- Il possesso rilevante in sede penale va inteso in senso ampio: anche la detenzione a titolo di custodia o gestione (es. capo cantiere, responsabile di esercizio) legittima a proporre querela, anche in assenza di poteri di rappresentanza formale del proprietario.
- Non è necessario produrre sempre documentazione formale della qualifica soggettiva (es. nomine o deleghe) quando la denuncia e gli elementi materiali dimostrano la relazione fattuale del querelante con il bene; le contestazioni difensive devono essere specifiche e provate.
- La nozione penalistica di possesso può includere il possesso a distanza o virtuale, purché sussista la possibilità di esercitare effettivo signoreggiamento sulla cosa.
- Le censure generiche sulla mancanza di prova documentale della qualifica del querelante sono spesso inefficaci se non accompagnate da contestazioni puntuali dei fatti riferiti nella denuncia.
- In caso di ricorso manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e alla Cassa delle ammende; pertanto occorre valutare la fondatezza sostanziale delle censure prima di proporre il ricorso
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