Cassazione Penale, Sentenza n. 36954/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per traffico di stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990). Le censure principali erano: 1) incompetenza territoriale (INCHINGOLO) per la riconduzione della competenza al Tribunale di Milano anziché a quello di Piacenza; 2) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata escussione di un teste ritenuto decisivo (ARRIGONI) che avrebbe comprovato una causale lecita del volo; 3) vizio nella utilizzazione della relazione tossicologica e nella contestazione dell'aggravante per "ingente quantità" (acquisizione della relazione davanti a giudice monocratico e successivo rinvio al collegiale); 4) contestazione della corrispondenza fra i borsoni sequestrati e quelli ripresi in videoripresa e difesa dell'inaffidabilità della consulenza tecnica di parte circa la capienza del velivolo; 5) vizio di motivazione e di valutazione delle intercettazioni (in particolare del dialogo dell'08/04/2014) e richiesta di rivalutazione del quadro probatorio; 6) censura del trattamento sanzionatorio (richiesta di riduzione pena e riconoscimento delle circostanze generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi processuali (competenza territoriale, mancata rinnovazione istruttoria, utilizzabilità della relazione tossicologica e modalità di contestazione dell'aggravante) e i motivi di merito posti a sindacato di fatto della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito. La Corte ha richiamato i principi consolidati: la competenza territoriale per l'acquisto di stupefacenti è nel luogo del perfezionamento dell'accordo; l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito; le acquisizioni di prova non contestate in tempi utili non possono essere dichiarate ora inutilizzabili; non è sindacabile in Cassazione la rivalutazione del compendio probatorio salvo manifesta illogicità. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata nella sostanza e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rinvio per il concorso di persone nel reato: la partecipazione dei vari soggetti è stata valutata e ritenuta provata dai giudici del merito.
Norma che punisce traffico e detenzione di stupefacenti: applicata con l'aggravante della 'ingente quantità' contestata e ritenuta provata.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Prevede l'aggravante per l'ingente quantità; la Corte ha ritenuto regolare la contestazione e l'acquisizione delle analisi che l'hanno supportata.
art. 8, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa per la regola sulla competenza per i reati continui; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che individua la competenza nel luogo del perfezionamento dell'accordo per acquisto stupefacenti.
art. 9, comma 1, cod. proc. pen.
Regola suppletiva sulla competenza territoriale (luogo in cui è stata compiuta parte dell'azione); la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo provato il luogo dell'accordo a Cassano d'Adda.
Termine per eccepire incompetenza territoriale nel giudizio; la Corte ha osservato che le parti non hanno introdotto argomentazioni nuove in Cassazione.
Norma citata in tema di campionamento e analisi degli stupefacenti; la Corte ha ritenuto regolare la campionatura e la metodologia adottata.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione delle pene inflitte e del diniego delle circostanze generiche, con riferimento ai parametri di tale articolo.
Regola sul riconoscimento della diminuzione per la condotta precedente; la Corte ha ricordato che dopo la riforma non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le generiche.
Principio di immutabilità delle decisioni sull'ammissione della prova: la Corte ha richiamato che provvedimenti sull'ammissione della prova emessi da giudice diversamente composto conservano efficacia se non modificati.
art. 514, comma 2 e art. 526 cod. proc. pen.
Norme citate dalle difese in tema di letture vietate e inutilizzabilità delle prove non legittimamente acquisite; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché mancava la norma che avrebbe previsto l'inutilizzabilità per la tempistica denunciata.
art. 33-septies cod. proc. pen.
Riferimento alla trasmissione degli atti al collegiale e alla non incompatibilità del giudice monocratico che abbia partecipato al collegio dopo avere declinato la competenza.
Norma di disciplina dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze per essere ricondotte a valutazioni di merito o per genericità.
Massime di principio
- La competenza territoriale per i reati di acquisto di stupefacenti va individuata nel luogo in cui si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore: è criterio primario rispetto ai criteri suppletivi.
- In Cassazione non è ammessa la rivalutazione del compendio probatorio o delle interpretazioni delle intercettazioni se i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua; l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice del merito.
- Prove acquisite con il consenso delle parti e non tempestivamente contestate in dibattimento non possono essere invalidate successivamente in assenza di specifiche censure procedurali e formali: il comportamento processuale difensivo conta.
- La contestazione tardiva o la modifica dell'imputazione che comporta il rinvio al collegiale non rende di per sé nullo l'atto di acquisizione della prova compiuto in diversa composizione giudicante, salvo motivi specifici di nullità o revoca.
- La mera divergenza o imperfezione tecnica (es. stima della capienza del mezzo, lieve discrepanza nel numero/peso dei borsoni) non è sufficiente a scalfire un convincente compendio indiziario se gli elementi di riscontro visivo e tracciamento risultano coerenti.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio richiedono motivazioni specifiche: la discrezionalità del giudice di merito sul riconoscimento delle circostanze attenuanti è ampiamente preservata e non è sindacabile in assenza di vizio logico o normativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37135/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37164/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36955/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36956/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36957/2025 del 13/11/2025
- Sentenza penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36959/2025 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →