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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36954/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per traffico di stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990). Le censure principali erano: 1) incompetenza territoriale (INCHINGOLO) per la riconduzione della competenza al Tribunale di Milano anziché a quello di Piacenza; 2) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata escussione di un teste ritenuto decisivo (ARRIGONI) che avrebbe comprovato una causale lecita del volo; 3) vizio nella utilizzazione della relazione tossicologica e nella contestazione dell'aggravante per "ingente quantità" (acquisizione della relazione davanti a giudice monocratico e successivo rinvio al collegiale); 4) contestazione della corrispondenza fra i borsoni sequestrati e quelli ripresi in videoripresa e difesa dell'inaffidabilità della consulenza tecnica di parte circa la capienza del velivolo; 5) vizio di motivazione e di valutazione delle intercettazioni (in particolare del dialogo dell'08/04/2014) e richiesta di rivalutazione del quadro probatorio; 6) censura del trattamento sanzionatorio (richiesta di riduzione pena e riconoscimento delle circostanze generiche).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi processuali (competenza territoriale, mancata rinnovazione istruttoria, utilizzabilità della relazione tossicologica e modalità di contestazione dell'aggravante) e i motivi di merito posti a sindacato di fatto della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito. La Corte ha richiamato i principi consolidati: la competenza territoriale per l'acquisto di stupefacenti è nel luogo del perfezionamento dell'accordo; l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito; le acquisizioni di prova non contestate in tempi utili non possono essere dichiarate ora inutilizzabili; non è sindacabile in Cassazione la rivalutazione del compendio probatorio salvo manifesta illogicità. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata nella sostanza e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rinvio per il concorso di persone nel reato: la partecipazione dei vari soggetti è stata valutata e ritenuta provata dai giudici del merito.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce traffico e detenzione di stupefacenti: applicata con l'aggravante della 'ingente quantità' contestata e ritenuta provata.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'aggravante per l'ingente quantità; la Corte ha ritenuto regolare la contestazione e l'acquisizione delle analisi che l'hanno supportata.

  • art. 8, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa per la regola sulla competenza per i reati continui; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che individua la competenza nel luogo del perfezionamento dell'accordo per acquisto stupefacenti.

  • art. 9, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola suppletiva sulla competenza territoriale (luogo in cui è stata compiuta parte dell'azione); la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo provato il luogo dell'accordo a Cassano d'Adda.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Termine per eccepire incompetenza territoriale nel giudizio; la Corte ha osservato che le parti non hanno introdotto argomentazioni nuove in Cassazione.

  • art. 87 d.P.R. n. 309/1990

    Norma citata in tema di campionamento e analisi degli stupefacenti; la Corte ha ritenuto regolare la campionatura e la metodologia adottata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione delle pene inflitte e del diniego delle circostanze generiche, con riferimento ai parametri di tale articolo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola sul riconoscimento della diminuzione per la condotta precedente; la Corte ha ricordato che dopo la riforma non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le generiche.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Principio di immutabilità delle decisioni sull'ammissione della prova: la Corte ha richiamato che provvedimenti sull'ammissione della prova emessi da giudice diversamente composto conservano efficacia se non modificati.

  • art. 514, comma 2 e art. 526 cod. proc. pen.

    Norme citate dalle difese in tema di letture vietate e inutilizzabilità delle prove non legittimamente acquisite; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché mancava la norma che avrebbe previsto l'inutilizzabilità per la tempistica denunciata.

  • art. 33-septies cod. proc. pen.

    Riferimento alla trasmissione degli atti al collegiale e alla non incompatibilità del giudice monocratico che abbia partecipato al collegio dopo avere declinato la competenza.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di disciplina dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze per essere ricondotte a valutazioni di merito o per genericità.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per i reati di acquisto di stupefacenti va individuata nel luogo in cui si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore: è criterio primario rispetto ai criteri suppletivi.
  • In Cassazione non è ammessa la rivalutazione del compendio probatorio o delle interpretazioni delle intercettazioni se i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua; l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice del merito.
  • Prove acquisite con il consenso delle parti e non tempestivamente contestate in dibattimento non possono essere invalidate successivamente in assenza di specifiche censure procedurali e formali: il comportamento processuale difensivo conta.
  • La contestazione tardiva o la modifica dell'imputazione che comporta il rinvio al collegiale non rende di per sé nullo l'atto di acquisizione della prova compiuto in diversa composizione giudicante, salvo motivi specifici di nullità o revoca.
  • La mera divergenza o imperfezione tecnica (es. stima della capienza del mezzo, lieve discrepanza nel numero/peso dei borsoni) non è sufficiente a scalfire un convincente compendio indiziario se gli elementi di riscontro visivo e tracciamento risultano coerenti.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio richiedono motivazioni specifiche: la discrezionalità del giudice di merito sul riconoscimento delle circostanze attenuanti è ampiamente preservata e non è sindacabile in assenza di vizio logico o normativo.

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