Cassazione Penale, Sentenza n. 36957/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per omicidio stradale in relazione all'investimento del motociclista PERINA Nicola, deducendo quattro motivi: 1) violazione di legge ed errore della valutazione probatoria sull'elemento oggettivo del reato (dinamica della svolta a sinistra e necessità di occupare la corsia opposta a causa delle dimensioni del mezzo); 2) errori nella valutazione dell'elemento soggettivo e della prevedibilità dell'evento, nonché sulla efficacia di una condotta alternativa salvifica (arresto della marcia); 3) vizio nella dosimetria della pena, con censura delle riduzioni concesse per le attenuanti e delle generiche; 4) motivazione generica e lacunosa sulla durata della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 218 cod. strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiutamente motivato la ricostruzione fattuale (l'imputato aveva intrapreso la svolta senza tener conto della moto sopraggiungente e avrebbe potuto evitare l'impatto fermandosi) e che i punti dedotti in ricorso non superassero i limiti del sindacato di legittimità. Anche la dosimetria della pena e la riduzione della sanzione accessoria sono state ritenute congruamente motivate e insindacabili in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza decidendo il 30 settembre.
Norme richiamate
art. 145 codice della strada
La norma sulle manovre di svolta è stata ritenuta violata dall'imputato, che ha impegnato la corsia opposta senza adottare le cautele necessarie.
art. 154 codice della strada
Richiama l'obbligo di prudenza nelle manovre; la Corte ha ritenuto che il conducente del mezzo pesante non abbia osservato tale obbligo, pur potendo avvedersi del sopraggiungere della moto.
art. 589-bis codice penale
La disposizione relativa all'attenuante per 'concorso della vittima' è stata applicata in riduzione della pena, ma non nella misura massima, dato che il grado della colpa dell'imputato è stato ritenuto prevalente.
art. 133 codice penale
I criteri per la determinazione della pena sono stati richiamati e ritenuti adeguatamente considerati dal giudice di merito; il controllo di legittimità non può sostituirsi al discrezionale apprezzamento del giudice che abbia motivato in modo congruo.
art. 218 codice della strada
Norma che disciplina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte d'appello ha ridotto la durata fissata dal primo giudice e la Cassazione ha ritenuto la censura difensiva generica e infondata.
art. 616 codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rientra nella rivalutazione di merito degli elementi di fatto: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura probatoria senza dimostrare vizio di legge o illogicità della motivazione sono inammissibili.
- Per affermare l'elemento soggettivo in reati colposi come l'omicidio stradale è decisivo dimostrare che il comportamento alternativo invocato sarebbe stato concretamente idoneo ad evitare l'evento e che tale condotta era ragionevolmente imponibile.
- La determinazione della pena e l'apprezzamento delle attenuanti rientrano in un ampio potere discrezionale del giudice di merito; in Cassazione si verifica solo la congruità e la logicità della motivazione e il rispetto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.
- Le contestazioni sulla durata delle sanzioni accessorie devono confrontarsi con la decisione finale del giudice di merito: se l'appello ha modificato la misura originaria, la censura sul primo giudice può risultare priva di pregio se non adeguatamente aggiornata.
- In Cassazione le memorie che ribadiscono solo una diversa interpretazione dei fatti, senza indicare specifici profili di illegittimità, espongono il ricorrente al rigetto per manifesta infondatezza e alla condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
- È essenziale, in ricorso, confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; l'omessa o generica contestazione delle motivazioni rende il ricorso inefficace.
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