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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37164/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale e aveva ricalcolato il trattamento sanzionatorio. Ha articolato due motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), sostenendo che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha aggravato il trattamento sanzionatorio rilevando d'ufficio un errore del giudice di primo grado nel calcolo della diminuzione per il rito abbreviato (dimezzamento invece di un terzo); (2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), lamentando che la Corte non avrebbe valutato correttamente la particolare tenuità, basandosi in modo congetturale sulla presunta finalizzazione a reati successivi anziché sulla condotta accertata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sentenza "Tushaj"): la valutazione ai fini dell'art. 131-bis c.p. richiede un esame complessivo delle circostanze (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo ex art. 133 c.p.) e ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito circa la gravità e la finalità del comportamento, non meramente su ipotesi di reati successivi. Sul primo motivo la Corte ha osservato che la pena finale è rimasta identica a quella di primo grado (tre mesi) e che la Corte d'appello ha operato una diversa composizione della pena (pena base ridotta, esclusione della recidiva, ribilanciamento tra attenuanti e aggravanti), per cui non si è realizzata una reformatio in peius; la ricostruzione difensiva è risultata congetturale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius impedisce che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, la pena complessiva sia aggravata; tuttavia la Cassazione conferma che la Corte d'appello può modificare i singoli componenti del calcolo della pena (pena base, recidiva, bilanciamento attenuanti/aggravanti) purché la pena complessiva non risulti peggiorata rispetto a quella di primo grado.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle caratteristiche del fatto; non può fondarsi su mere congetture circa finalizzazioni a fatti successivi.

  • art. 133 cod. pen.

    art. 133, primo comma, cod. pen.

    I criteri di determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) devono essere considerati nella valutazione della tenuità ai fini dell'art. 131-bis.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj

    Principio di diritto secondo cui la configurabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede un giudizio complessivo che valorizzi tutte le peculiari della fattispecie concreta (modalità, colpevolezza, danno/pericolo).

  • Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022 (Cundari)

    Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari, Rv. 284311

    Precisa che, quando l'impugnazione è proposta dal solo imputato, non viola il divieto di reformatio in peius la decisione d'appello che muta tutti i componenti del computo della pena purché la pena complessiva non risulti aumentata; la diversa distribuzione degli elementi del calcolo può legittimamente comportare una diversa incidenza delle diminuzioni premiali.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello modifica i singoli elementi del calcolo della pena (pena base, recidiva, bilanciamento attenuanti/aggravanti) ma la pena complessiva non aumenta, non si configura necessariamente una reformatio in peius ai sensi dell'art. 597, comma 3, c.p.p.
  • La configurabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede un esame globale e motivato delle modalità di condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.); valutazioni basate su mere ipotesi o finalizzazioni a reati futuri sono insufficienti.
  • In mancanza di una chiara ripartizione motivata della composizione della pena nella decisione di primo grado, le affermazioni difensive circa le ragioni della riduzione possono risultare congetturali e non impedire una diversa valutazione in appello, purché la pena complessiva non sia peggiorata.
  • Chi impugna in via esclusiva (solo l'imputato) deve dimostrare che la decisione d'appello ha effettivamente comportato un peggioramento complessivo della posizione sanzionatoria per far valere la violazione del divieto di reformatio in peius.

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