Cassazione Penale, Sentenza n. 18479/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lorusso era imputato di peculato (art. 314 cod. pen., con continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen.) per essersi, quale amministratore di sostegno nominato con decreto del 17/06/2009, appropriato di complessivi euro 24.392,17 prelevandoli dal conto della beneficiaria senza giustificativi dal 2010 al 2015. In cassazione il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione (contestando che la Corte d'appello abbia ritenuto il reato sulla base del solo mancato rispetto formale delle procedure e dell'assenza di autorizzazione per indennità); avendo depositato rendiconti annuali sempre approvati dal giudice tutelare e avendo operato trattenute a titolo di autoliquidazione di indennità, sosteneva di aver agito in buona fede e di aver anche restituito somme dopo la contestazione; censurava altresì la mancata qualificazione del fatto come peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316), errori nel computo della continuazione e violazione del diritto di difesa per mancata acquisizione di documenti a seguito di richiesta ex art. 415-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente in larga parte abbia riproposto argomentazioni già formulate in appello senza confrontarsi con le motivazioni della Corte d'appello. Ha richiamato il principio secondo cui l'amministratore di sostegno non può autoliquidarsi indennità in assenza di espressa previsione o autorizzazione del giudice tutelare: l'assenza di autorizzazione e l'autoliquidazione costituiscono appropriazione indebita rilevante ai fini del reato di peculato. La Corte ha inoltre stabilito che il peculato di denaro si consuma nel momento dell'appropriazione e che l'approvazione successiva dei rendiconti da parte del giudice tutelare o la successiva restituzione non escludono il reato. L'art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui) non era applicabile perché l'errore del giudice era stato indotto dal comportamento del ricorrente stesso. Le doglianze relative all'istruttoria ex art. 415-bis e all'accesso al rito abbreviato condizionato sono state ritenute infondate: la mancata integrazione richiesta non costituisce di per sé una causa di nullità e l'integrazione può essere oggetto dell'istruttoria dibattimentale. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Fattispecie del reato di peculato: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie perché l'amministratore si è appropriato di somme altrui senza autorizzazione. Il momento consumativo è l'appropriazione delle somme.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui: la Corte ricorda che questa ipotesi opera solo se l'errore è preesistente e indipendente dalla condotta dell'agente; non si applica quando l'errore è stato indotto dall'agente stesso.
Continuazione: contestata la configurazione di più approvvigionamenti come fattispecie continuata; la Corte ritiene irrilevanti le obiezioni sul computo temporale poste in cassazione e conferma che la continuazione si valuta in base al momento consumativo dell'appropriazione.
Previsione della gratuità dell'ufficio del tutore e possibilità per il giudice tutelare di assegnare un'equa indennità in presenza di gestione di patrimonio: la Corte evidenzia che l'indennità è eventuale, discrezionale e va disposta dal giudice; non è consentita l'autoliquidazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di rimedio in cassazione: il ricorso è ammesso nei limiti dell'art. 173 disp. att.; la Corte rileva che molte censure erano generiche o non specificamente dedotte in appello e quindi precluse.
Richiesta di compimento di indagini da parte della difesa: la Corte ricorda che l'omessa esecuzione di indagini richieste ex art. 415-bis non comporta di per sé nullità del decreto di citazione a giudizio e che la richiesta può essere oggetto dell'istruttoria dibattimentale.
art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
Rito abbreviato condizionato: l'integrazione probatoria richiesta deve essere effettivamente integrativa e non semplice ripetizione; la Corte ha ritenuto che nulla impediva al ricorrente di chiedere il rito abbreviato condizionato nei termini previsti.
Pienamente applicato: norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di comminare una somma alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma sul deposito di conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale: applicata nella fase di trattazione scritta del procedimento.
Massime di principio
- L'amministratore di sostegno non può autoliquidarsi indennità in assenza di espressa previsione o autorizzazione del giudice tutelare: le trattenute così operate possono integrare il reato di peculato.
- Il reato di peculato si consuma al momento dell'appropriazione delle somme; successiva approvazione dei rendiconti o successiva restituzione non escludono la responsabilità penale.
- La fattispecie di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) si applica solo se l'errore è preesistente e indipendente dalla condotta dell'agente; se l'errore è stato indotto dall'agente si configura il più generale peculato (art. 314).
- La mera approvazione formale di rendiconti da parte dell'autorità tutoria non è di per sé sufficiente a neutralizzare una appropriazione indebita se l'operato dell'amministratore è stato ingannevole o non specificamente riferito all'indennità.
- Richieste di integrazione istruttoria ex art. 415-bis non determinano automaticamente nullità o impediscono il prosieguo del processo; l'attività può essere svolta in dibattimento e non esime la difesa dall'onere di formulare censure specifiche in appello.
- In sede di cassazione sono precluse censure generiche o mero ripetere i motivi di merito già esaminati: è necessario confrontarsi con le motivazioni del giudice di merito e proporre argomentazioni nuove e specifiche.
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