Cassazione Civile, Ordinanza n. 34544/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003, emessi ai sensi dell’art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993, con determinazione di maggior reddito d’impresa sulla base degli studi di settore. Dopo un primo accoglimento in CTP e una decisione della CTR che, in parziale riforma, rideterminava i ricavi applicando uno studio di settore evoluto, la contribuente proponeva ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente depositava memoria allegando di avere aderito alla definizione agevolata della pretesa tributaria cd. rottamazione-ter ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, di aver ricevuto comunicazione dell’importo dovuto e di averlo integralmente pagato. Sosteneva quindi il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha qualificato il sopravvenuto perfezionamento della definizione agevolata come fatto idoneo a far venir meno l’interesse all’impugnazione e quindi a rendere il ricorso non più ammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, ritenendo che l’adesione della contribuente alla definizione agevolata e il pagamento di quanto dovuto abbiano fatto venir meno l’interesse a ottenere una pronuncia sul merito. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la sopravvenienza della procedura agevolata e l’avvenuto pagamento. Ha escluso, infine, l’obbligo di versamento del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993
conv. con mod. in legge n. 427 del 1993
Norma posta a base degli avvisi di accertamento fondati sugli studi di settore oggetto della lite tributaria.
art. 6, comma 3, d.l. n. 119 del 23/10/2018
conv. con mod. in legge del 17/12/2018 n. 136
La definizione agevolata della lite tributaria, una volta aderita e perfezionata con il pagamento, fa venir meno l’interesse a coltivare il giudizio di cassazione.
Consente la produzione dei documenti che attestano il fatto sopravvenuto idoneo a determinare il venir meno dell’interesse al ricorso.
Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente in prossimità dell’udienza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se sopravviene un fatto che elimina l’interesse della parte ricorrente alla decisione sul merito, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’adesione del contribuente a una definizione agevolata della pretesa tributaria, seguita dal pagamento integrale di quanto richiesto, è incompatibile con la prosecuzione del giudizio di impugnazione avverso gli atti presupposti o la decisione di merito sulla stessa pretesa.
- La sopravvenienza che incide sull’interesse ad agire non determina necessariamente l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ma può condurre all’inammissibilità del ricorso in cassazione.
- I documenti che provano il fatto sopravvenuto possono essere prodotti in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. quando siano rilevanti per dimostrare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta per adesione a definizione agevolata, la Corte può compensare integralmente le spese di lite e non applicare il doppio contributo unificato.
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