Cassazione Civile, Ordinanza n. 18450/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 50.951,39 a titolo di compenso professionale per attività stragiudiziale svolta nella redazione di un contratto di affitto d'azienda con opzione di acquisto. La società concedente l'azienda e alcuni soci avevano proposto opposizione sostenendo di non aver mai conferito al professionista l'incarico per quella prestazione, affermando che l'iniziativa era stata assunta da un terzo collegato alla conduttrice e che l'avvocato aveva operato in relazione a precedenti contatti e incontri, ma senza mandato da parte loro. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della pretesa creditoria, ritenendo non provato il conferimento del mandato. In cassazione il professionista ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2729, 2697 e 2230 c.c. per asserita valutazione atomistica degli indizi e mancato riconoscimento della prova presuntiva del mandato; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c. per omessa considerazione di fatti storici ritenuti decisivi, come i rapporti professionali pregressi, gli incontri nello studio e l'assistenza svolta; 3) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione ritenuta carente sul perché sarebbe stata svolta attività non conferita; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per supposto errore percettivo nella lettura delle deposizioni testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura mirava, in realtà, a una diversa ricostruzione del materiale indiziario e non a un vero vizio di sussunzione della presunzione ex art. 2729 c.c.; ha osservato che la Corte territoriale aveva svolto la valutazione analitica degli indizi, ma aveva escluso che essi provassero il conferimento dell'incarico, non la mera esecuzione dell'attività professionale. Ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi, poiché non vi era stata omessa considerazione dei fatti, ma solo loro ritenuta irrilevanza; la motivazione sulla mancanza di prova del mandato era sufficiente; e la critica agli artt. 115 e 116 c.p.c. si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese in favore delle controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione può denunciarsi in cassazione solo se il giudice di merito utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando la censura mira soltanto a proporre una diversa lettura dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per sostenere che il ricorrente aveva l'onere di provare il conferimento del mandato professionale.
Richiamato quale norma sul contratto d'opera intellettuale, in relazione al preteso incarico professionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o per contestare l'apprezzamento del giudice sui fatti.
La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte dalle parti o assunte fuori dei limiti legali, non quando si contesti il modo in cui ha valutato il materiale istruttorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi, o viceversa; non è deducibile per contestare la valutazione del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza per omesso esame non è fondata se il fatto storico è stato esaminato, anche solo per essere ritenuto irrilevante.
art. 111 Cost.
Il vizio di motivazione è escluso quando la decisione spieghi la ragione decisiva della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda.
La motivazione è sufficiente se dà conto del mancato assolvimento dell'onere probatorio sul fatto costitutivo della pretesa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del paradigma dell'art. 2729 c.c.; non è consentito alla parte chiedere una nuova ponderazione del compendio indiziario o una diversa inferenza probabilistica.
- La prova del conferimento di un incarico professionale deve riguardare il fatto costitutivo del diritto al compenso; l'esecuzione di attività professionale o la mera collaborazione nella redazione di un atto non bastano, da sole, a dimostrare il mandato.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché ritenuto non idoneo o irrilevante.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in presenza di uso di prove non consentite o di attribuzione indebita di efficacia probatoria legale; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è sufficiente se identifica la ragione decisiva della decisione, specie quando la lite dipenda dalla mancata prova del fatto costitutivo del credito.
- L'attività professionale svolta e i rapporti pregressi tra le parti possono costituire indizi dell'esistenza di un incarico, ma la loro idoneità probatoria va apprezzata in concreto e non equivale automaticamente alla prova del conferimento del mandato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18403/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →