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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42567/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per violenza privata (art. 610 c.p.) denunciando: 1) vizio di motivazione ex art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p. per difetto e contraddittorietà in ordine all'attendibilità della persona offesa e per travisamento delle dichiarazioni del teste di p.g. Porrovecchio; 2) errata interpretazione della norma sostanziale (art. 610 c.p.), con la prospettazione che la frase addebitata ("e non finisce qua") non avrebbe valenza intimidatoria e che non ci sarebbe stato effetto di coartazione della volontà della persona offesa (che peraltro rincorse immediatamente l'imputata). La ricorrente contesta inoltre la ricostruzione dei fatti relativa al momento della pronuncia della frase e della sottrazione delle chiavi.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le critiche concernenti l'attendibilità delle dichiarazioni e il travisamento delle prove investano valutazioni di merito insindacabili in questa sede, attesa la congrua e coerente motivazione della Corte di appello (riscontri testimoniali e constatazione dell'assenza delle chiavi). Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha confermato l'interpretazione per cui la frase contestata va valutata nel contesto di una condotta complessiva intimidatoria culminata nell'asportazione delle chiavi, idonea a integrare il reato di violenza privata. Conseguenze pecuniarie: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in complessivi euro 3.100,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Il reato di violenza privata è stato ritenuto integrato dalla combinazione di atteggiamenti intimidatori e dalla sottrazione delle chiavi, la quale ha effettivamente limitato la libertà di utilizzo del bene da parte della persona offesa; la valutazione va operata considerando la sequenza comportamentale complessiva e non solo il significato letterale di una singola frase.

  • art. 612 cod. pen. (minaccia)

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui la minaccia non richiede necessariamente parole esplicite: anche un comportamento può integrare la minaccia quando sia oggettivamente caratterizzato da atteggiamenti marcatamente minacciosi; la minaccia costituisce elemento del reato di violenza privata.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata in relazione al vizio di motivazione: il Tribunale della legittimità sottolinea i limiti del sindacato di Cassazione sulle valutazioni di merito, richiedendo che l'impugnazione dimostri una insufficienza motivazionale evidente e non la semplice divergenza valutativa.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 2:3, comma 8 (convertito)

    Richiamata per indicare che le parti non hanno richiesto la discussione orale nei termini e nelle condizioni dettate dalla disciplina emergenziale (norma procedurale eccezionale relativa alla trattazione dei ricorsi).

  • d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, art. 11, comma 7 (convertito)

    Richiamata per la proroga della disciplina sopra indicata in relazione ai ricorsi proposti entro il 30 giugno 2024; citazione di natura procedurale per le modalità di trattazione orale.

Massime di principio

  • I motivi che investono esclusivamente la valutazione della attendibilità delle fonti e la ricostruzione fattuale sono tipicamente insindacabili in Cassazione se la motivazione di merito è congrua ed esaustiva.
  • Per configurare minaccia o violenza privata non è necessario che la minaccia si esprima solo con parole esplicite: conteggia il contesto, i comportamenti e le conseguenze pratiche (es. sottrazione delle chiavi) che possono integrare la coartazione della volontà.
  • La pronuncia di una frase minacciosa va valutata nel contesto della condotta complessiva: il significato astratto delle parole può essere secondario rispetto alla sequenza aggressiva e all'effetto limitativo sulla libertà della vittima.
  • Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se esiste una palese e non controversa difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e la valutazione del giudice di merito.
  • La mancata richiesta di discussione orale, ove prevista dalla disciplina emergenziale richiamata, viene rilevata ma non incide sulla decisione se il merito è stato comunque adeguatamente motivato.
  • La reazione immediata della persona offesa (es. rincorrere l'autore) non esclude automaticamente che si sia verificata una limitazione della libertà di autodeterminazione; va valutata nella cornice complessiva degli elementi probatori.

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