Cassazione Penale, Sentenza n. 42463/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Francesco impugnava la conferma della condanna per la violazione dell'art. 6 comma 6 L. n. 401/1989 (DASPO, mancata presentazione al Commissariato durante la partita Massina - Palmese del 15/4/2018). Con il primo motivo deduceva insufficienza della prova e vizio di motivazione sul punto della mancata presentazione; con il secondo motivo chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., sostenendo l'episodicità della violazione (unica violazione dopo oltre due anni dall'adozione del DASPO) e deducendo giustificazione per stato di malattia che avrebbe impedito la presentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità, rilevando che la censura non contestava in modo puntuale la motivazione che aveva valorizzato la testimonianza del teste e la mancanza di prova dell'impedimento per malattia. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato l'incidenza dell'episodicità e del tempo intercorso sull'indice della offensività richiesto dall'art. 131-bis e non ha spiegato la rilevanza dei profili evocati (pericolo per l'ordine pubblico) rispetto alla misura dell'offesa. Perciò la sentenza è annullata limitatamente al punto relativo alla particolare tenuità del fatto e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della particolare tenuità, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta, perché l'applicazione della causa di non punibilità presuppone l'accertamento integrale della responsabilità.
Norme richiamate
Legge n. 401/1989, art. 6 comma 6
Norma che punisce la violazione degli obblighi imposti da provvedimenti di allontanamento/DASPO; nella fattispecie la condotta è stata qualificata come mancata presentazione al Commissariato in violazione del provvedimento del Questore n. 1608/14 del 9/10/2015
Codice penale, art. 131-bis (particolare tenuità del fatto)
La causa di non punibilità richiede una valutazione dei due indici (minore offensività e non abitualità). La Corte ha ritenuto che la valutazione della particolare tenuità richieda espressa considerazione dell'episodicità e degli elementi che riducono la offensività; l'omessa motivazione su tali profili legittima l'annullamento parziale e il rinvio. Inoltre, l'applicazione dell'art. 131-bis presuppone l'accertamento pieno della responsabilità, sicché il giudice del rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione sopravvenuta
Massime di principio
- Una censura sulla insufficienza della prova deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza: elencazioni generiche sono inammissibili.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valutare e motivare entrambi gli indici richiesti (minore offensività e non abitualità); elementi come l'episodicità e l'intervallo temporale dall'adozione del DASPO sono rilevanti e vanno esplicitamente considerati.
- Se il giudice territoriale nega la particolare tenuità invocando un presunto pericolo per l'ordine pubblico, deve spiegare in che modo tale pericolo incide sulla ridotta offensività del fatto e perché prevale sugli elementi attenuanti.
- La giustificazione addotta dall'imputato (es. stato di malattia) richiede prova adeguata: dichiarazioni spontanee non comprovate possono non essere ritenute idonee a giustificare la violazione.
- In caso di annullamento parziale per omessa valutazione della particolare tenuità, il giudice del rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione sopravvenuta, poiché l'art. 131-bis presuppone l'accertamento della responsabilità prima di esonerare dalla sanzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42458/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42462/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42464/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42465/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42466/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42467/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →