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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42466/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di Euro 151.436,93 presente su conto corrente societario. Il sequestro era stato disposto come sequestro preventivo a fini di confisca diretta in relazione a reati di indebite compensazioni di crediti inesistenti (utilizzo di crediti fittizi connessi a costi di formazione mai sostenuti) e reati di falso (art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 DPR 445/2000) e 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 325 c.1 e 125 c.3 c.p.p.) e motivazione apparente circa la sussistenza del periculum in mora: secondo il ricorrente il Tribunale aveva dedotto il rischio di dispersione esclusivamente dalla "naturale volatilità" del denaro e dalla semplice esistenza di contestazioni, creando un automatismo tra fumus commissi delicti e pericolo di dispersione, senza indicare elementi concreti e attuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse fornito una motivazione sufficiente e non meramente apodittica: la motivazione aveva valorizzato elementi oggettivi (oscillazioni e significative variazioni delle giacenze sui conti, impossibilità di vincolare l'intera somma al momento dell'esecuzione) e soggettivi (comportamento e pluralità di contestazioni a carico del legale rappresentante, anche rispetto ad altra impresa), giustificando il periculum in mora. La Corte ha inoltre sottolineato che nei confronti della società, per la fattispecie contestata, è possibile la confisca diretta del denaro ma non la confisca per equivalente di altri beni, e ha considerato irrilevante ai fini dell'esclusione del periculum la mera disponibilità di immobili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come riferimento alla partecipazione a reato nell'impianto accusatorio; la decisione non approfondisce la qualificazione ma usa la norma per inquadrare i reati contestati.

  • art. 81, comma secondo c.p.

    Richiamato in relazione alla punibilità e alla determinazione del profitto del reato nel quadro dell'accusa; la sentenza lo cita nel quadro fattuale.

  • art. 483 c.p.

    Contestato per i falsi documentali utilizzati a fondamento dei crediti fittizi; la Corte prende atto che tali illeciti concorrono a motivare il sequestro del denaro quale profitto.

  • art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000

    Norma sulla falsità delle dichiarazioni/documenti amministrativi; richiamata in relazione ai falsi utilizzati per giustificare crediti inesistenti.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000

    Norma penale tributaria relativa a indebite compensazioni; individuata come fattispecie che ha generato il profitto sequestrato.

  • art. 325 c.p.p., comma 1

    Norma procedurale evocata dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento di sequestro; la Cassazione verifica che il requisito motivazionale richiesto è stato rispettato.

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Richiamato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione: la Corte ritiene invece la motivazione conforme ai requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte le applica per valutare l'ammissibilità e decide per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il mantenimento di un sequestro preventivo a fini di confisca sul denaro richiede una motivazione che consideri elementi oggettivi (composizione e variabilità delle giacenze, impossibilità pratica di vincolare l'intera somma) e/o elementi soggettivi (comportamenti dispositivi o condotte delittuose del soggetto che rendano verosimile il rischio di depauperamento).
  • Non è sufficiente, per giustificare il periculum in mora, un richiamo generico alla "fungibilità" o alla "volatilità" del denaro o alla mera esistenza del fumus commissi delicti: la motivazione deve indicare circostanze concrete e attuali che rendano il rischio di dispersione fondato.
  • La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sui provvedimenti cautelari reali: può dichiarare inammissibile il ricorso salvo che non vi sia violazione di legge o un vizio motivazionale tanto grave da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice di merito.
  • Nei procedimenti penali societari la confisca diretta del denaro può essere disposta contro la società per il profitto del reato; l'estensione della confisca ad altri beni (confisca per equivalente) richiede presupposti specifici che dipendono dalla responsabilità dell'ente e dal catalogo dei reati presupposto.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve bilanciare profili oggettivi e soggettivi: serie fluttuazioni delle disponibilità bancarie, impossibilità di vincolare l'intera somma al momento dell'esecuzione e precedente condotta fraudolenta del rappresentante sociale sono elementi idonei a giustificare il sequestro.

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