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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42458/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello sostenendo: (1) vizio della motivazione per omissione di valutazione in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, lamentando che la Corte si sia limitata a formule di stile e al richiamo della testimonianza della Puttero senza confrontarsi con i motivi di appello e con la specifica deduzione di tentativo; (2) violazione di legge e illogicità nella determinazione della pena per mancata esclusione della recidiva e per la mancata concessione (o corretta valutazione) delle circostanze attenuanti generiche, con richiesta di una rivalutazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e di fatto, ritenendo che i rilievi proposti dalla difesa costituissero una diversa lettura dei fatti e non censurassero vizi di legalità amenabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata, ha confermato che era stata accertata la consumazione del reato (art. 640 c.p.) e che la Corte d'appello aveva correttamente valutato le circostanze attenuanti generiche, rendendole equivalenti alla recidiva contestata, con conseguente rideterminazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Pronuncia del 23/10/2024.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della concorsualità di reati; citata tra le fattispecie ascritte per descrivere il complesso dei reati valutati dal giudice di merito.

  • art. 484 cod. pen.

    Norma richiamata tra i reati contestati (si tratta di specifiche fattispecie penali cui la decisione fa riferimento nella ricostruzione di responsabilità).

  • art. 491 cod. pen.

    Norma richiamata tra le imputazioni; la Corte di Cassazione non ha ravvisato errata applicazione della norma da parte del giudice di merito.

  • art. 648 cod. pen.

    Ulteriore norma penale contestata; citata nel capo di imputazione e valutata nel contesto probatorio dai giudici di merito.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sul reato di truffa: la Corte d'appello ha ritenuto integrata la consumazione del delitto ex art. 640 c.p.; la Cassazione ha ritenuto incensurabile tale valutazione di fatto.

  • art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    Norma che limita la motivazione della cassazione ai soli punti necessari; citata in relazione all'onere di esposizione dei motivi di ricorso e alla sinteticità della motivazione di Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione fattuale: i мотивi che propongono una semplice lettura alternativa dei fatti sono generalmente inammissibili.
  • I ricorsi in cassazione devono indicare censure di diritto specifiche e dimostrare l'esistenza di errori giuridici o vizi logici nella motivazione; doglianze generiche o meramente ripetitive sono dichiarate inammissibili.
  • Se si contesta la ricorrenza della recidiva o la valutazione delle circostanze attenuanti, è necessario articolare criticamente gli elementi fattuali e giuridici che avrebbero dovuto portare a diversa valutazione, indicando le parti della motivazione del giudice di merito ritenute contraddittorie o illogiche.
  • Quando si impugna la motivazione probatoria (es. attendibilità di una teste), occorre evidenziare nel ricorso specifici passaggi della motivazione del giudice di merito che siano manifestamente illogici, contraddittori o incongrui, non limitandosi a riaffermazioni di innocenza o affermazioni generiche.
  • Per i profili di determinazione della pena, il ricorso deve indicare la violazione di norme sul calcolo della pena o criteri applicativi (es. equivalenza tra circostanze e recidiva, omessa applicazione di attenuanti), dimostrando in che modo la valutazione del giudice di merito sia irragionevole o legalmente errata.

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