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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42462/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. 10/3/2000 n. 74. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 649 c.p.p. (divieto di doppio processo) perché era già stato irrevocabilmente assolto, con sentenza del Tribunale di Udine dell'11/6/2019, per bancarotta fraudolenta riferita alla stessa cessione di ramo d'azienda contestata nel processo ancora pendente; censurava inoltre l'applicazione errata del principio in relazione all'ordine temporale di esercizio dell'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Trieste perché accerti se la sentenza assolutoria del 11/6/2019 riguardasse il medesimo fatto storico (identità degli elementi: condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona). La Cassazione ha inoltre chiarito che l'art. 649 c.p.p. impedisce il secondo giudizio quando sussiste identità del fatto storico, indipendentemente dall'epoca di esercizio dell'azione penale nei due procedimenti.

Norme richiamate

  • Art. 649 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 649 come divieto di secondo giudizio quando il fatto storico è identico (condotta, evento, nesso causale e circostanze), senza che rilevi l'ordine temporale di esercizio dell'azione penale.

  • Art. 4 Protocollo n. 7 C.E.D.U.

    Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato

    Principio sovranazionale del ne bis in idem che l'ordinamento interno deve rispettare e che giustifica l'applicazione dell'art. 649 c.p.p.

  • Art. 11 d.lgs. 10/3/2000 n. 74

    Norma del reato contestato nel processo pendente (richiamata per contestazione di violazione formale/substantiva). La Corte non ha annullato per vizio di applicazione sostanziale di questa norma, ma per violazione del divieto di doppio processo.

  • R.D. n. 267 del 1942 (artt. 216, 219, 223) - norme sulla bancarotta

    Norme relative al reato di bancarotta fraudolenta per il quale il ricorrente era stato irrevocabilmente assolto; tale assoluzione è rilevante ai fini del divieto di nuovo processo se il fatto storico è lo stesso.

  • Art. 2560 c.c. e art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    Norme civilistiche e tributarie richiamate dal ricorrente per sostenere che la cessione del ramo d'azienda non aveva eliminato ma trasferito/responsabilizzato i debiti erariali; rilevanti nella contestazione sulla natura dell'operazione ma non decisive rispetto al principio di ne bis in idem.

  • Art. 669 c.p.p. comma 8

    Richiamato per evidenziare che l'esecuzione di una condanna sarebbe ostacolata se si ritenesse ammissibile un secondo processo su medesimo fatto già oggetto di giudicato definitivo.

Massime di principio

  • Il divieto di doppio processo (art. 649 c.p.p. e art. 4 Protocollo n.7 CEDU) opera quando sussiste identità del fatto storico; non conta l'ordine temporale di promozione dell'azione penale nei due procedimenti.
  • L'identità del fatto storico va verificata nella triade condotta-evento-nesso causale e tenendo conto delle circostanze di tempo, luogo e persona; questa verifica è obbligatoria e decisiva per la declaratoria d'improcedibilità.
  • Se il giudice di merito omette di compiere la verifica sull'identità dei fatti (o la effettua in modo generico), la sentenza è annullabile con rinvio affinché la corte distrettuale accerti concretamente la coincidenza degli elementi fattuali.
  • Un'assoluzione definitiva per un reato connesso può impedire un successivo processo per lo stesso fatto storico anche se l'azione penale per quest'ultimo era stata iniziata anteriormente; la priorità temporale non prevale sulla protezione del ne bis in idem.

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