Cassazione Penale, Sentenza n. 42464/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto). Sostiene che il GUP non si era pronunciato sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità e che la Corte d'appello ha respinto tale richiesta basandosi su valutazioni non riscontrabili in motivazione (richiamo a un precedente remoto del 2007, rilievo della pluralità dei reati e della presunta abitualità), senza considerare la condotta successiva dell'imputato. Denuncia inoltre la violazione del divieto di reformatio in peius per una presunta valutazione più grave dei fatti in appello in assenza di specifica impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello circa l'insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis: la Corte territoriale ha valorizzato la quantità dei rifiuti dati a fuoco (circa 3 mc), il luogo (interno al perimetro di un Parco Nazionale con presenza di vegetazione e rischio di diffusione delle fiamme) e l'intensità del dolo (i sigilli della PG non hanno esercitato deterrenza). La Cassazione ha ribadito che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e cumulativa degli indici e che il diniego può fondarsi anche su la negativa riscontrabilità di un solo indice. Ha altresì chiarito che il divieto di reformatio in peius riguarda la parte dispositiva della sentenza e non impedisce al giudice di appello di criticare la motivazione del primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Gli indici sono cumulativi per il riconoscimento della causa: l'esito positivo deve riguardare tutte le componenti richieste; il diniego può derivare anche dalla negativa valutazione di un solo indice.
Criteri di determinazione della pena che devono essere considerati nella valutazione della gravità della condotta (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno/ pericolo) ai fini del giudizio sulla particolare tenuità.
Riferimento alla disciplina del divieto di reformatio in peius: la giurisprudenza interpreta che il divieto riguarda la parte dispositiva della sentenza e non impedisce al giudice d'appello di criticare o riformulare la motivazione del primo grado.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione quando non ricorra assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 11 comma 3 lett. g) L. 394/1991
Norma che vieta, nel territorio del Parco Nazionale, l'accensione di fuochi all'aperto; la sua violazione (anche nel caso di rifiuti dati alle fiamme) è stata valutata come elemento aggravante e relativo al luogo che incide sulla valutazione della tenuità dell'offesa.
artt. 81, 349 cod. pen., 256-bis d.lgs. 152/2006
Norme penali e del codice ambientale richiamate per la qualificazione dei reati contestati (concorso, danneggiamento, illecita gestione di rifiuti, ecc.), rappresentano il quadro fattuale da cui la valutazione della gravita' dell'offesa prende spunto.
Massime di principio
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis va valutata con una valutazione complessiva e cumulativa: se anche un solo requisito richiesto non sussiste, la causa non si applica.
- Nella valutazione della particolare tenuità rilevano non solo la quantità del danno ma anche il luogo (aree protette o con rischio di diffusione), le modalità del fatto e l'intensità del dolo; questi elementi possono escludere la tenuezza anche se l'autore non ha successivamente precedenti.
- Il giudice d'appello può criticare la motivazione del giudice di primo grado e fondare il diniego della causa di non punibilità su ragioni non espresse dal GUP; il divieto di reformatio in peius concerne soltanto la parte dispositiva della sentenza, non la motivazione.
- Precedenti remoti o di limitata gravita' assumono limitato valore probatorio per dimostrare l’abitualità; tuttavia, la presenza di elementi concreti che aggravano il fatto concreto può comunque impedire il riconoscimento della tenuità.
- La condotta successiva dell'imputato (assenza di ulteriori violazioni) è rilevante ma non determinante se, alla luce delle circostanze del reato, l'offesa risulta di per sé non tenue.
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