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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42465/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per violenza sessuale aggravata commessa nei confronti della figlia disabile per fatti dal gennaio 2012 al 19 marzo 2019. Il ricorrente censura la motivazione in ordine al periodo delle violenze sostenendo che alcuni episodi sarebbero avvenuti durante un periodo di detenzione (5 luglio 2011 - 9 agosto 2014), rendendoli quindi impossibili, e contesta altresi' la valorizzazione, da parte dei giudici, di un episodio del 2019 in cui era ubriaco.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la valutazione di merito che ha ritenuto attendibile il racconto della vittima e compatibile con il certificato detentivo dell'imputato (le violenze sono state fatte risalire a quando la vittima frequentava la terza/quarta elementare, ossia 8-9 anni). La Corte ha poi affrontato il profilo di competenza per materia alla luce della modifica normativa del 2019 all'art. 609-ter c.p., ritenendo la novella essenzialmente di natura sostanziale (modifica edittale) e non processuale, con la conseguenza che per i reati commessi prima del 9 agosto 2019 resta la competenza del tribunale e, in grado d'appello, della corte di appello (salvo specifiche ipotesi procedurali come il rito abbreviato che spostano la cognizione alla corte di assise di appello), mentre per i fatti commessi dal 9 agosto 2019 in poi la competenza spetta alla corte di assise e alla corte di assise di appello. Sono state altresi' rigettate le doglianze sull'uso della confessione/atteggiamenti dell'imputato in stato di ubriachezza; rilevata la limitazione del sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 609-ter cod. pen.

    norma modificata dalla legge 19 luglio 2019 che ha raddoppiato la pena per violenza sessuale se la vittima non ha compiuto dieci anni

    La modifica che aumenta la sanzione edittale per la fattispecie commessa ai danni di soggetti di eta' inferiore a dieci anni e' qualificata dalla Corte come norma di natura sostanziale; l'effetto sulla competenza per materia e' indiretto e non autonomo

  • art. 13 legge 19 luglio 2019, n. 69

    disposizione che ha modificato l'art. 609-ter cod. pen. (entrata in vigore 9 agosto 2019)

    La Corte considera la novella come intervento sostanziale sulla pena che, pur riflettendosi sulla competenza processuale, non ha natura processuale autonoma; pertanto per i fatti anteriori all'entrata in vigore resta applicabile la lex mitior

  • art. 5 cod. proc. pen.

    norma che individua la competenza per materia in base ai limiti edittali

    La competenza per materia viene tradizionalmente individuata in funzione della disciplina vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, salvo che la modifica sia di natura sostanziale e trovi applicazione la regola della lex mitior

  • art. 596 comma 3 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la competenza in caso di rito abbreviato e conseguente impugnazione

    Se il primo grado e' stato deciso con rito abbreviato, l'appello compete alla corte di assise di appello (quando il reato e' di competenza della corte di assise), e non alla corte di appello ordinaria

  • art. 2 cod. pen. comma quarto

    principio della lex mitior

    Per reati commessi anteriormente a un aggravamento della pena permane applicabile la normativa piu' favorevole (lex mitior), con conseguente mantenimento della competenza del giudice precedente se la modifica e' sostanziale

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    limiti della cognizione della Corte di Cassazione circa la motivazione di merito

    Il sindacato di legittimità e' limitato: la Corte di Cassazione verifica la motivazione solo sotto il profilo della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, della non manifesta illogicita' e della coerenza dell'esposizione, senza sostituirsi al giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    attribuzione delle spese per la dichiarazione di inammissibilita'

    Dispositivo che consente di demandare al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle Ammende

    Fornisce parametri per l'applicazione equitativa della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende anche in caso di lite infondata ma non dolosa

Massime di principio

  • Quando una norma aumenta la pena edittale la Corte puo' considerarla di natura sostanziale; in tal caso la competenza per materia va determinata con riferimento alla legge in vigore al momento del fatto e si applica la lex mitior ai reati commessi anteriormente alla modifica
  • Se la modifica normativa non indica autonomamente un nuovo giudice competente ma incide solo sulla sanzione, l'effetto processuale sul luogo di cognizione e' indiretto e la competenza per i fatti anteriori resta quella previgente
  • In titolo di legittimita' la Corte e' limitata nel sindacato sulla motivazione di merito: puo' censurare solo vizi giuridicamente apprezzabili, manifesta illogicita' o contraddittorieta' e non puo' rivedere completamente la valutazione della credibilita'
  • L'allegazione di impossibilita' (es. detenzione) deve essere confrontata con le risultanze probatorie (certificati detentivi, riferimenti temporali concreti come l'eta' o la classe frequentata): se il racconto della vittima e' ancorato a elementi precisi, il giudice puo' ritenere compatibile la sequenza degli eventi
  • La condizione di ebbrezza dell'imputato al momento di una confessione o di comportamenti successivi non invalida automaticamente le risultanze probatorie; i giudici possono darne valore nel contesto complessivo della vicenda
  • Se il primo grado si e' concluso con rito abbreviato, l'appello relativo a reati di competenza della corte di assise compete alla corte di assise di appello, secondo l'art. 596 c.p.p.

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