Cassazione Civile, Ordinanza n. 22409/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società veicolo cessionaria in blocco di crediti bancari, ammessa in via ipotecaria al passivo del fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile per un importo di euro 1.826.428,76 oltre interessi legali fino alla vendita degli immobili ricompresi nell’attivo. Il tribunale aveva accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall., ritenendo esistente un mutuo ipotecario con quietanza di erogazione e non contestata l’acquisizione dell’immobile al fallimento. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa pronuncia sulla contestazione della titolarità del credito in capo all’opponente; 2) nullità per difetto di motivazione sulla stessa questione; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di insussistenza della causa di prelazione per tardiva produzione della nota di iscrizione ipotecaria; 4) nullità per mancanza di motivazione sulla stessa eccezione; 5) omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità del mutuo per usura originaria e/o di nullità della clausola sugli interessi moratori; 6) nullità per carenza assoluta di motivazione su tali questioni di usura e sugli ulteriori profili ad esse connessi; 7) contraddittorietà della motivazione, in subordine, sul medesimo punto. La Corte ha esaminato i motivi ritenendo infondati il primo, terzo, quarto e quinto, assorbiti il secondo e il settimo, e fondato il sesto, in quanto la motivazione del tribunale era solo apparente sulle questioni di usura e sugli effetti della clausola di interessi moratori, del tasso soglia, della clausola di salvaguardia e della detraibilità degli interessi già conteggiati o pagati.
La decisione
La Corte ha accolto il sesto motivo di ricorso, ha rigettato il primo, terzo, quarto e quinto motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo e il settimo, ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudice di merito non aveva fornito una motivazione percepibile e completa sulle censure di usura e sulla validità/efficacia delle clausole relative agli interessi moratori e ai profili consequenziali.
Norme richiamate
è il rimedio di opposizione allo stato passivo nel cui ambito il curatore può proporre anche eccezioni nuove rispetto alla verifica
la contestazione della titolarità del credito non integra eccezione in senso stretto soggetta a decadenza nella memoria difensiva
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, se i rapporti ceduti sono individuabili per categorie
l’omessa pronuncia è esclusa quando il rigetto sia implicito nella decisione; non può inoltre essere denunciata come omessa pronuncia una questione meramente procedurale sulla tardività della prova
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro invocato per dedurre errori processuali e nullità della motivazione
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a fondamento dell’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. in chiave di economia processuale e ragionevole durata
consente, secondo la Corte, la decisione nel merito della questione pretermessa quando essa sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti
richiamato incidentalmente per indicare un possibile profilo di ammissibilità al privilegio di interessi corrispettivi oltre il triennio
normativa di contesto per le società veicolo di cartolarizzazione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove rispetto alla fase di verifica, e la contestazione della titolarità del credito da parte del cessionario non è eccezione in senso stretto soggetta a decadenza.
- Nelle cessioni in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la prova della titolarità del credito può essere fornita mediante l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché i crediti ceduti siano individuabili per categorie senza incertezze; non è necessaria l’enumerazione analitica di ogni singolo rapporto.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la statuizione impugnata comporti un rigetto implicito della questione o dell’eccezione dedotta.
- La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia non è idonea a censurare una questione meramente procedurale, come l’asserita tardività di una produzione documentale.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la decisione è nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tale caso il giudice di legittimità deve cassare la decisione se la carenza impedisce il controllo sulla correttezza della soluzione adottata.
- In materia di usura e interessi moratori, il giudice di merito deve esaminare espressamente tutti i profili decisivi allegati o rilevabili d’ufficio, inclusi il superamento del tasso soglia, la validità della clausola sugli interessi moratori, la clausola di salvaguardia e gli effetti del computo o pagamento di interessi nelle rate insolute.
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