Parere n. 714/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza n.k10.650879 del 5 ottobre 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale del 5 ottobre 2021 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, sostenendo che il provvedimento fosse fondato su dati di fatto non veritieri, poiché non avrebbe riportato precedenti penali o di polizia e avrebbe posseduto un reddito sufficiente secondo i parametri di legge. Il diniego era motivato dalle risultanze del casellario giudiziale, comprendenti un decreto penale di condanna per invasione di edifici in concorso e una segnalazione all’autorità giudiziaria per falsità ideologica del privato e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché dall’insufficienza dei redditi dichiarati per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019. Il Consiglio di Stato ha valutato anche il rispetto del contraddittorio e l’istanza cautelare di sospensione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Le risultanze del certificato del casellario giudiziale non sono state smentite dalla ricorrente, le cui deduzioni sono state considerate generiche e non idonee a contestare i fatti storici, la gravità del reato e la valutazione di non opportunità della concessione della cittadinanza. La valutazione ministeriale non è apparsa palesemente arbitraria, irragionevole o viziata da travisamento dei fatti. Anche la valutazione negativa del requisito reddituale non è stata ritenuta macroscopicamente errata, poiché la ricorrente non ha fornito elementi probatori, neppure indiziari, sull’erroneità o sufficienza dei redditi considerati. L’istanza di sospensione è stata assorbita. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Osservazioni
Motivo relativo ai precedenti penali e di polizia
Il motivo è infondato. Le risultanze del certificato del casellario giudiziale non sono state smentite dalla ricorrente. La valutazione della gravità del reato e della conseguente non opportunità della concessione della cittadinanza non appare palesemente arbitraria, irragionevole o fondata su travisamento dei fatti.
Motivo relativo al requisito reddituale
Il motivo è infondato. La ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio, neppure indiziario, idoneo a dimostrare l’erroneità dei redditi risultanti dalla banca dati dell’Agenzia delle entrate o la loro sufficienza.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è assorbita dal rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi risulta essere stata effettuata; il procedimento ha rispettato il contraddittorio, non essendo state presentate osservazioni dalla ricorrente né dopo la comunicazione ministeriale né dopo la trasmissione della relazione.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la valutazione dell’amministrazione in ordine alla gravità dei precedenti penali e all’opportunità della concessione è sindacabile quando risulti palesemente arbitraria, irragionevole o fondata su travisamento dei fatti; in assenza di tali vizi, essa non può essere superata da deduzioni generiche del richiedente.
- Chi contesta il diniego della cittadinanza fondato su risultanze del casellario giudiziale deve contestare specificamente i fatti storici posti a base del provvedimento; la mera affermazione dell’inesistenza di precedenti penali non è sufficiente.
- La contestazione della valutazione del requisito reddituale richiede la produzione di elementi probatori, anche indiziari, idonei a dimostrare l’erroneità dei dati fiscali utilizzati dall’amministrazione o la loro sufficienza; in mancanza, il diniego non è macroscopicamente errato.
- Nel ricorso straordinario, il rispetto del contraddittorio è assicurato quando la relazione ministeriale sia trasmessa alla ricorrente e questa non produca osservazioni o controdeduzioni; l’istanza cautelare resta assorbita dal rigetto del ricorso.
Diniego di concessione della cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 5 ottobre 2021, con il quale era stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e motivi del diniego
Il provvedimento ministeriale era fondato su due distinti profili:
- le risultanze del certificato del casellario giudiziale, dal quale emergeva un decreto penale di condanna per il reato di invasione di edifici in concorso, nonché una segnalazione all’autorità giudiziaria per falsità ideologica commessa dal privato e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- l’assenza di una sufficiente capacità reddituale, sulla base dei dati dell’Agenzia delle entrate relativi ai redditi dichiarati per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.
Prima dell’adozione del diniego era stata trasmessa la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza che l’interessata presentasse osservazioni.
Censure della ricorrente
La ricorrente ha sostenuto che il diniego fosse illegittimo perché basato su dati di fatto non veritieri. In particolare, ha negato di avere precedenti penali o di polizia e ha affermato che i propri redditi fossero sufficienti secondo i parametri applicabili.
Contraddittorio procedimentale e consultivo
La Sezione ha preliminarmente rilevato il pieno rispetto del contraddittorio. La relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha depositato osservazioni o controdeduzioni.
Valutazione sui precedenti penali
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguatamente contestate le risultanze del certificato del casellario giudiziale. La semplice affermazione secondo cui la ricorrente non avrebbe riportato condanne è stata qualificata come una petizione di principio, non accompagnata da elementi idonei a smentire i dati documentali.
Secondo la Sezione, una volta non contestati in modo specifico i fatti storici risultanti dal certificato, la valutazione amministrativa relativa alla gravità del reato e alla non opportunità della concessione della cittadinanza non appariva palesemente arbitraria, irragionevole o fondata su travisamento dei fatti.
Valutazione sul requisito reddituale
Anche la censura relativa al requisito reddituale è stata respinta. La ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio, neppure indiziario, volto a dimostrare che i dati fiscali utilizzati dal Ministero fossero erronei oppure che, nonostante gli importi risultanti dalla banca dati dell’Agenzia delle entrate, il requisito reddituale dovesse ritenersi soddisfatto.
La valutazione ministeriale non è stata quindi ritenuta macroscopicamente errata.
Esito del ricorso
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione negativa del ricorso.
Oscuramento dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti.
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