Cassazione Civile, Ordinanza n. 39387/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla venditrice per euro 7.341,99, oltre accessori, nei confronti dell'acquirente, al fine di ottenere il rimborso di somme che il condominio aveva preteso dalla prima per le spese di demolizione di un terrazzino abusivamente realizzato prima della compravendita dell'unità immobiliare. Il tribunale, e poi la corte d'appello, hanno accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'acquirente, ritenendo che la clausola del contratto di vendita, con cui l'acquirente si era obbligata a pagare le spese per la rimozione delle opere abusive, riguardasse soltanto il rifacimento del tetto già approvato con delibera condominiale del 29 settembre 2000, mentre le spese dei lavori di completamento della copertura condominiale traevano titolo da una diversa delibera del 9 gennaio 2001 e non erano quindi coperte dall'accollo pattizio. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata valutazione della clausola contrattuale del 6 giugno 2001 con cui l'acquirente si sarebbe accollata tutte le spese afferenti alla ricostruzione del tetto; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., sostenendo di avere provato il proprio credito e che l'acquirente non avrebbe dimostrato l'esistenza di una diversa obbligazione, pur essendone onerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., trattandosi di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado su questioni di fatto, e comunque diretto in sostanza a censurare l'interpretazione di una clausola contrattuale, che non integra un "fatto" ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice altera il riparto dell'onere della prova, non quando si contesta la valutazione delle prove o l'interpretazione del contratto; inoltre, chi agisce per ottenere il pagamento in rivalsa deve provare il fatto costitutivo della pretesa, cioè la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, e non può addossare al convenuto la prova negativa dell'inesistenza delle condizioni per l'operatività dell'accollo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato per omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non l'interpretazione di clausole contrattuali o la valutazione delle risultanze istruttorie.
sentenza d'appello "che conferma la decisione di primo grado"
In presenza di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La violazione della norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello gravato; non quando si contestino la valutazione delle prove o l'interpretazione del contratto. Chi agisce per il pagamento deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato indicato dal relatore.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
Richiamato per la definibilità del ricorso nelle forme camerali in ragione dell'inammissibilità prospettata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare l'interpretazione di una clausola contrattuale: l'errore ermeneutico non coincide con l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia a distribuire l'onere della prova tra le parti; non ricorre quando si censura, in realtà, la valutazione delle prove o la lettura del contratto.
- Chi agisce per far valere un credito fondato su un accollo pattizio deve dimostrare la fonte negoziale della pretesa e l'ambito dell'obbligazione assunta, non potendo imporre alla controparte la prova negativa dell'assenza delle condizioni di operatività dell'accollo.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è precluso sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sulle medesime ragioni di fatto.
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