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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21624/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna la conferma in appello della condanna per plurimi reati di falso (artt. 479-493 c.p.) e truffa ai danni della ASL, riferiti a forniture di beni e servizi (fatti 2009-2011). I quattro motivi principali sono: (1) violazioni procedurali e mancata assunzione di prove decisive, con riferimento ai limiti dell'audizione del teste M. Ilo Bonfardino e al mancato ascolto del teste Granatiero; (2) illogicità motivazionale e violazione dell'art. 99 c.p. per il riconoscimento della recidiva nonostante precedenti molto remoti, e mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62-bis c.p.); (3) travisamento della prova e erronea valutazione del ruolo dell'imputato come mero esecutore senza poteri decisionali, nonché contestazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini da Frongia Stefano; (4) violazione del principio del "oltre il ragionevole dubbio" per una motivazione ritenuta generica e insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi motivi meramente reiterativi o generici, senza la specificità richiesta per censurare le decisioni di merito (mancata indicazione dei provvedimenti impugnati e assenza di elementi che rendessero decisiva la rinnovazione istruttoria). Ha confermato che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimedio eccezionale e che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego per incompletezza dell'istruttoria. Sulla recidiva (secondo motivo) ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello: nonostante la distanza temporale delle condanne pregresse, la serialità delle nuove condotte e la ripetizione del fenomeno delittuoso giustificano il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti. I rilievi sul travisamento della prova e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni investigative sono stati ritenuti generici e già adeguatamente valutati dal giudice di merito; le dichiarazioni di Frongia sono state considerate utilizzabili in quanto rese nelle indagini e non tempestivamente contestate in dibattimento. Il quarto motivo è stato ritenuto talmente generico da essere irricevibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per questa fase e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice Penale - artt. 479-493

    Norme sui reati di falso in atti pubblici e privati; inquadrano le fattispecie di falsità contestate all'imputato.

  • Codice Penale - art. 99

    Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto necessaria e adeguata la specifica motivazione anche con precedenti distanti nel tempo, valutando la serialità e la maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

  • Codice Penale - art. 62-bis

    Prevede le attenuanti generiche; la Corte d'Appello le ha negato in ragione del quadro probatorio complessivo e del riconoscimento della recidiva.

  • Codice di Procedura Penale - artt. 495, 498, 187

    Norme richiamate dalla difesa attinenti a formalità e limiti delle impugnazioni e all'assunzione della prova; la Cassazione ha ritenuto che i motivi fossero generici e mancassero della specificità richiesta per incidere sulle valutazioni di merito.

  • Codice di Procedura Penale - art. 603 (comma 1) e 603 (3-bis)

    Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: istituto eccezionale soggetto alla valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'incompletezza dell'istruttoria; la Corte ha condiviso il diniego motivato della rinnovazione.

  • Codice di Procedura Penale - art. 606 comma 1 lett. e)

    Definisce il vizio per manifesta illogicità della motivazione in Cassazione: la Corte richiede che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e non mera ipotesi; nel caso tale soglia non è stata raggiunta.

  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, art. 83 comma 12-ter (conv. L. 24/04/2020 n.27)

    Prevede la possibilità di requisitoria scritta del Pubblico Ministero in determinate condizioni; citata nel procedimento relativamente alle conclusioni scritte del PG.

  • Codice di Procedura Penale - art. 541

    Disciplina la liquidazione delle spese processuali per la parte civile: la Corte conferma che la parte civile che abbia efficacemente contribuito con memorie può ottenere la liquidazione anche senza partecipare all'udienza.

Massime di principio

  • I motivi di impugnazione in Cassazione devono essere specifici: contestazioni generiche o meramente ripetitive delle doglianze già valutate in primo o secondo grado sono inammissibili.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va richiesta con argomentazione precisa e il giudice di merito ha ampia discrezionalità, adeguatamente motivata, non sindacabile in Cassazione se coerente.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede sempre motivazione puntuale; anche precedenti lontani nel tempo possono rilevare se la nuova condotta dimostra persistenza del comportamento delittuoso o maggiore pericolosità.
  • Per ottenere l'annullamento per manifesta illogicità motivazionale in Cassazione è necessario proporre una ricostruzione dei fatti inconfutabile sulla base degli elementi probatori acquisiti, non semplici ipotesi alternative.
  • Le dichiarazioni rese in indagini preliminari possono essere utilizzate in dibattimento se non tempestivamente contestate nel corso del processo; la loro inutilizzabilità va dedotta e provata nel merito.
  • Il ruolo formale di un dipendente (es. 'mero inseritore' o 'responsabile istruttore') non esclude automaticamente responsabilità penale se emergono elementi che indicano poteri o comportamenti concreti che integrano gli elementi del reato.
  • In Cassazione il ricorso inammissibile o rigettato può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione della somma alla cassa delle ammende; la parte civile che fornisce memorie utili può ottenere la liquidazione delle spese anche senza udienza.

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