Cassazione Penale, Sentenza n. 21624/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la conferma in appello della condanna per plurimi reati di falso (artt. 479-493 c.p.) e truffa ai danni della ASL, riferiti a forniture di beni e servizi (fatti 2009-2011). I quattro motivi principali sono: (1) violazioni procedurali e mancata assunzione di prove decisive, con riferimento ai limiti dell'audizione del teste M. Ilo Bonfardino e al mancato ascolto del teste Granatiero; (2) illogicità motivazionale e violazione dell'art. 99 c.p. per il riconoscimento della recidiva nonostante precedenti molto remoti, e mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62-bis c.p.); (3) travisamento della prova e erronea valutazione del ruolo dell'imputato come mero esecutore senza poteri decisionali, nonché contestazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini da Frongia Stefano; (4) violazione del principio del "oltre il ragionevole dubbio" per una motivazione ritenuta generica e insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi motivi meramente reiterativi o generici, senza la specificità richiesta per censurare le decisioni di merito (mancata indicazione dei provvedimenti impugnati e assenza di elementi che rendessero decisiva la rinnovazione istruttoria). Ha confermato che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimedio eccezionale e che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego per incompletezza dell'istruttoria. Sulla recidiva (secondo motivo) ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello: nonostante la distanza temporale delle condanne pregresse, la serialità delle nuove condotte e la ripetizione del fenomeno delittuoso giustificano il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti. I rilievi sul travisamento della prova e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni investigative sono stati ritenuti generici e già adeguatamente valutati dal giudice di merito; le dichiarazioni di Frongia sono state considerate utilizzabili in quanto rese nelle indagini e non tempestivamente contestate in dibattimento. Il quarto motivo è stato ritenuto talmente generico da essere irricevibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per questa fase e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norme sui reati di falso in atti pubblici e privati; inquadrano le fattispecie di falsità contestate all'imputato.
Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto necessaria e adeguata la specifica motivazione anche con precedenti distanti nel tempo, valutando la serialità e la maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
Prevede le attenuanti generiche; la Corte d'Appello le ha negato in ragione del quadro probatorio complessivo e del riconoscimento della recidiva.
Codice di Procedura Penale - artt. 495, 498, 187
Norme richiamate dalla difesa attinenti a formalità e limiti delle impugnazioni e all'assunzione della prova; la Cassazione ha ritenuto che i motivi fossero generici e mancassero della specificità richiesta per incidere sulle valutazioni di merito.
Codice di Procedura Penale - art. 603 (comma 1) e 603 (3-bis)
Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: istituto eccezionale soggetto alla valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'incompletezza dell'istruttoria; la Corte ha condiviso il diniego motivato della rinnovazione.
Codice di Procedura Penale - art. 606 comma 1 lett. e)
Definisce il vizio per manifesta illogicità della motivazione in Cassazione: la Corte richiede che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e non mera ipotesi; nel caso tale soglia non è stata raggiunta.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, art. 83 comma 12-ter (conv. L. 24/04/2020 n.27)
Prevede la possibilità di requisitoria scritta del Pubblico Ministero in determinate condizioni; citata nel procedimento relativamente alle conclusioni scritte del PG.
Codice di Procedura Penale - art. 541
Disciplina la liquidazione delle spese processuali per la parte civile: la Corte conferma che la parte civile che abbia efficacemente contribuito con memorie può ottenere la liquidazione anche senza partecipare all'udienza.
Massime di principio
- I motivi di impugnazione in Cassazione devono essere specifici: contestazioni generiche o meramente ripetitive delle doglianze già valutate in primo o secondo grado sono inammissibili.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va richiesta con argomentazione precisa e il giudice di merito ha ampia discrezionalità, adeguatamente motivata, non sindacabile in Cassazione se coerente.
- Il riconoscimento della recidiva richiede sempre motivazione puntuale; anche precedenti lontani nel tempo possono rilevare se la nuova condotta dimostra persistenza del comportamento delittuoso o maggiore pericolosità.
- Per ottenere l'annullamento per manifesta illogicità motivazionale in Cassazione è necessario proporre una ricostruzione dei fatti inconfutabile sulla base degli elementi probatori acquisiti, non semplici ipotesi alternative.
- Le dichiarazioni rese in indagini preliminari possono essere utilizzate in dibattimento se non tempestivamente contestate nel corso del processo; la loro inutilizzabilità va dedotta e provata nel merito.
- Il ruolo formale di un dipendente (es. 'mero inseritore' o 'responsabile istruttore') non esclude automaticamente responsabilità penale se emergono elementi che indicano poteri o comportamenti concreti che integrano gli elementi del reato.
- In Cassazione il ricorso inammissibile o rigettato può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione della somma alla cassa delle ammende; la parte civile che fornisce memorie utili può ottenere la liquidazione delle spese anche senza udienza.
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